Normativa Pubblicata il 08/03/2006

Rimborso interessi anatocistici

Corte di Cassazione - Sentenza n. 4935 del 08/03/2006



Forma Giuridica: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Numero 4935 del 08/03/2006
Fonte: Corte di Cassazione

Intitolazione:

Imposte e tasse - Rimborsi - Pagamento degli interessi anatocistici - Domanda giudiziale - Deve essere contenuta nel ricorso introduttivo in primo grado.

Massima:

Nell'ambito del processo tributario gli interessi anatocistici su i rimborsi in materia tributaria sono dovuti solo a seguito di domanda giudiziale esplicita e chiara (art. 1283 del c.c.), la quale deve essere contenuta nel ricorso introduttivo, con cui si definisce la materia del contendere, mentre non assume rilievo la domanda formulata per la prima volta in appello o in una materia illustrativa.

*Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Fonte: Corte di Cassazione


1 FILE ALLEGATO:
RIMBORSO INTERESSI ANATOCISTICI - Sentenza n. 4935 del 08/03/2006
TAG: Riforma Giustizia Tributaria e Processo Telematico 2024