Domanda e Risposta Pubblicata il 19/05/2009

Credito d’imposta per la rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo 2008



Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, all’articolo 29, comma 1, ha prorogato fino al 31 dicembre 2008 l’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 224, della legge n. 296 del 2006 ed ha esteso il contributo alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 2», immatricolati prima del 1° gennaio 1999.

Inoltre, il predetto decreto legge ha elevato a 150 euro la misura del contributo ed ha previsto che con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di concessione dell’agevolazione.

L’agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.

Il contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione il quale recupera il corrispondente importo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il codice tributo “6800”.


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