Speciale Pubblicato il 24/11/2023

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Antiriciclaggio: Mef, Bankitalia e Uif pubblicano le faq sui titolari effettivi

di Ragno Dott. Nunzio

Nuovi chiarimenti sui criteri di individuazione della titolarità effettiva nelle società di capitali



Nell’ipotesi in cui vi sia una situazione di proprietà diretta o indiretta da parte di una o più persone fisiche, la stessa o le stesse sono da qualificarsi come titolari effettivi

Al c.d. “criterio del controllo”, invece, si fa ricorso esclusivamente in via subordinata, nelle ipotesi in cui l’esame dall’assetto proprietario non consenta di individuare i soggetti a cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente

È quanto si apprende dalle nuove FAQ pubblicate dal MEF, Bankitalia e UIF, recanti una raccolta di chiarimenti in materia di titolarità effettiva, che hanno fornito, tra gli altri punti, alcune delucidazioni sull’ordine di successione nell’applicazione dei criteri definiti dal D.lgs n° 231/07 ai fini dell’individuazione dei titolari effettivi di società di capitali.

In vista della prossima scadenza dei termini per la comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva (obbligo sancito dal D.lgs n° 231/07 e dal D.M. n° 55 dell’11 marzo 2022), quindi, i vari soggetti obbligati possono consultare le nuove FAQ in materia che si aggiungono alle informazioni di supporto disponibili, già da tempo, sul portale “Titolare Effettivo” del Registro Imprese.

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Individuazione dei titolari effettivi di società di capitali

Come avanti accennato, uno dei punti chiariti dalle FAQ a cura delle suddette Istituzioni, riguarda l’applicazione dei criteri da adottare per l’individuazione dei titolari effettivi delle società di capitali; aspetto che, a livello normativo, è disciplinato dall’articolo 20 del D.lgs n° 231/07. 

Nello specifico, il comma 1 del richiamato articolo stabilisce che il titolare effettivo di “clienti” diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.

In riferimento a tale aspetto, occorre specificare che ai sensi del comma 2, art. 20, del D.lgs n° 231/07:

Secondo il comma 3 del medesimo articolo, invece, il controllo rilevante ai fini dell’individuazione della titolarità effettiva è riconducibile:

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Ciò detto, le FAQ de quo specificano che il c.d. criterio della proprietà e il c.d. criterio del controllo di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 20 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 trovano applicazione secondo l’ordine indicato dalla norma. 

Pertanto, nel caso in cui la società di capitali presenti una situazione di proprietà rilevante (diretta o indiretta) da parte di una o più persone fisiche, queste sono da qualificarsi come titolari effettivi (comma 2). 

Al “criterio del controllo”, invece, si farà ricorso soltanto in via subordinata, “nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente” (comma 3).

Non sfugga, inoltre, che in ultima istanza e nel caso in cui l’applicazione di entrambi i precedenti criteri non abbia consentito di identificare il titolare effettivo, bisogna applicare il c.d. “criterio residuale” di cui al comma 5 del medesimo articolo 20. Secondo tale comma il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

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TAG: Antiriciclaggio e uso contante 2023