Speciale Pubblicato il 14/05/2023

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Costi di ricerca e sviluppo: bilancio e obblighi informativi

di Dott.ssa Monica Peta

Costi di Ricerca e sviluppo: la rappresentazione in bilancio e obblighi informativi. Nota integrativa e relazione sulla gestione



I costi di ricerca e sviluppo rappresentano una voce rilevante del bilancio, in specie per talune imprese che operano in settori innovativi, il cui trattamento contabile è disciplinato dal principio contabile OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali

In questa voce rientrano una serie di costi che non sono facilmente attribuibili ad uno specifico esercizio contabile secondo il principio di competenza economica. 

L’ importanza dei costi di ricerca e sviluppo è legata altresì alla disciplina del credito fiscale agevolato concesso alle imprese per gli investimenti nell'ambito della ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative.

Al riguardo si ricorda che, a far data dalle spese sostenute nel 2021 il legislatore ha ampliato la tipologia di costi agevolabili introducendo più novità:

Nel prosieguo, si approfondiscono:

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Costi di ricerca e sviluppo: definizione, classificazione e trattamento contabile

Il principio contabile OIC 24 definisce i costi di ricerca e sviluppo distintamente ai paragrafi 46 e ss. 

In particolare, il principio distingue:

I costi di sviluppo capitalizzati (a determinati condizioni) nell’attivo patrimoniale sono composti: dagli stipendi, i salari e gli altri costi relativi al personale impegnato nell’attività di sviluppo; dai costi dei materiali e dei servizi impiegati nell’attività di sviluppo; dall'ammortamento di immobili, impianti e macchinari, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell’attività di sviluppo; dai costi indiretti, diversi dai costi e dalle spese generali ed amministrativi, relativi all’attività di sviluppo; dagli altri costi, quali ad esempio l'ammortamento di brevetti e licenze, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell'attività di sviluppo.

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Costi di sviluppo: capitalizzazione o imputazione al conto economico

La sola attinenza a specifici progetti di sviluppo non è condizione sufficiente affinché i relativi costi abbiano legittimità di capitalizzazione.  Per tale finalità, i costi di ricerca e sviluppo  è necessario che siano di utilità pluriennale, ciò avviene quando è prevedibile che i benefici si manifesteranno in più esercizi. L’OIC 24 prevede espressamente il rispetto di alcuni requisiti:

OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali- Costi di ricerca e sviluppo (par. 46 e ss.)

DefinizioniTrattamento contabileRequisiti
Costi di ricerca di baseIscrizione a conto economico nel costo di produzione
Costi di ricerca e sviluppo

Capitalizzazione a Stato patrimoniale 

tra le immobilizza. Immat. mmortamento a cinque anni

Riferibili ad un processo o prodotto definito; 

Misurabili 

Riferibile ad un progetto realizzabile

Recuperabili

2.1 l’ammortamento e vincoli civilistici

I costi di ricerca e sviluppo capitalizzati devono essere ammortizzati entro un periodo che non può eccedere i 5 anni, ai sensi dell’art. 2426 c.c. 

In particolare, l’ammortamento deve essere effettuato secondo la vita utile stimata. 

Sotto il profilo fiscale, tali costi risultano essere deducibili dal reddito, sulla base di quanto disposto dal co. 1, dell’art. 108 del TUIR, nella seguente modalità:

  • integralmente, nell’esercizio in cui gli oneri sono stati sostenuti. L’esercizio di sostenimento delle spese è quello in cui è stato ultimato il servizio o di consegna del bene, senza tenere in considerazione il momento dell’effettivo pagamento; oppure
  • in quote costanti nell’esercizio stesso di sostenimento del costo e nei successivi, ma non oltre il quarto.

La quota di ammortamento che viene imputata in ciascun esercizio fa riferimento alla ripartizione del costo sostenuto sull’intero periodo di utilizzazione.

Fino a quando l’ammortamento dei costi di ricerca e sviluppo non è stato completato non possono essere distribuiti dividendi, a meno che in bilancio non vi siano un valore di riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati.

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L'informativa in nota integrativa e la relazione sulla gestione al bilancio d’esercizio

Gli artt. 2427 e 2428 c.c. impongono alle imprese ulteriori informazioni a supporto/spiegazione delle attività poste in essere in ricerca e sviluppo nella Nota Integrativa e – per le imprese obbligate – nella Relazione sulla Gestione. 

Si tratta di un obbligo imposto dal Codice civile e dall’OIC 24 (che fa espressamente riferimento alla legislazione civilistica).

In particolare:

Al riguardo, si ricorda che, con riferimento specifico ai crediti agevolati, l'Agenzia delle Entrate nell'attività di controllo ha contestato in alcuni casi la carenza informativa dei due documenti disconoscendo la spettanza dei crediti fiscali argomentando ulteriormente l'assenza del requisito di novità dell'attività di ricerca espletata dall'impresa.

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TAG: Il bilancio d'esercizio 2023