L’ Organismo Italiano di Contabilità (OIC) con la finalità di rinnovare periodicamente i principi contabili in relazione a problemi applicativi riscontrati nella prassi, nella proposta di emendamento di giugno 2025 ha incluso tra le altre le modifiche all’OIC 24.
Il principio contabile detta i criteri di:
- rilevazione,
- classificazione
- e valutazione
per l’iscrizione delle immobilizzazioni immateriali, nel bilancio delle società che seguono le disposizioni del codice civile.
Si ricorda che, per i costi pluriennali: spese di impianto, ampliamento, sviluppo o pubblicità, l’art. 2426, C.c. e l’OIC 24, stabiliscono che è necessario il parere favorevole dell’organo di controllo[1], quando previsto.
Gli emendamenti al principio, in attesa che l’OIC rilasci il testo definitivo, puntano a:
- uniformare la contabilizzazione dei contratti con opzione di rivendita;
- rendere più realistico l’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, consentendo l’uso di parametri economici (come i ricavi) oltre al tempo.
Si ripercorrono di seguito i punti essenziali dell’ OIC 24, che guidano l’iscrizione in bilancio e l’informativa in nota integrativa delle immobilizzazion immateriali.
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1) Immobilizzazioni immateriali: aspetti definitori
L’OIC 24 definisce le immobilizzazioni immateriali come attività normalmente caratterizzate dalla mancanza di tangibilità.
Ciò spiega la rilevanza di questa posta contabile nel bilancio d’esercizio.
Si tratta di oneri che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi, classificati in:
- oneri pluriennali: costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo;
- beni immateriali: diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- avviamento;
- immobilizzazioni immateriali in corso e acconti.
I benefici economici futuri derivanti da un’attività immateriale includono i ricavi originati dalla vendita di prodotti o servizi, i risparmi di costo o altri benefici derivanti dall’utilizzo da parte della società.
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2) Immobilizzazioni immateriali: la classificazione e le voci del bilancio d’esercizio. Esempi
L’art. 2424, C.c., prevede che le immobilizzazioni immateriali siano iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce BI con la seguente classificazione:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di sviluppo;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Come per le immobilizzazioni materiali il costo storico (di acquisizione o di produzione) deve essere ammortizzato sistematicamente in ogni esercizio secondo un piano di ammortamento determinato in modo proporzionale alla residua possibilità di utilizzazione del bene a partire dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso, ai sensi dell’articolo 2426, comma 1, numero 2 C.c.
L’ ammortamento dei beni immateriali non segue regole specifiche, unica eccezione è costituita dal marchio, cioè il segno distintivo dell’azienda, il cui periodo di ammortamento è normalmente collegato al periodo di produzione e commercializzazione in esclusiva dei prodotti cui esso si riferisce e, se non prevedibile, entro un periodo che non può superare i 20 anni.
Le plusvalenze o le minusvalenze derivanti da alienazioni di immobilizzazioni immateriali sono iscritte nel conto economico rispettivamente nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, o nella voce B14 “oneri diversi della gestione”.
Categoria (Voce BI) | Descrizione | Esempi | Periodo di Ammortamento |
BI1 - Costi di Impianto e Ampliamento | Costi per costituzione, avvio e ampliamento straordinario dell'attività | • Atti costitutivi | Massimo 5 anni |
BI2 - Costi di Sviluppo | Costi per progettazione e sviluppo di nuovi prodotti/processi | • Prototipi | Secondo vita utile (se non stimabile: max 5 anni) |
BI3 - Brevetti e Opere dell'Ingegno | Diritti di proprietà intellettuale tutelati | • Brevetti industriali | Secondo vita utile, entro limiti legali/contrattuali |
BI4 - Concessioni, Licenze, Marchi | Diritti di utilizzo e marchi commerciali | • Concessioni pubbliche | Durata diritto/concessione (marchi: max 20 anni) |
BI5 - Avviamento | Maggior valore pagato per capacità reddituale futura | • Acquisizioni aziendali | Secondo vita utile stimata (se non stimabile: max 10 anni; comunque, max 20 anni) |
BI6 - Immobilizzazioni in Corso | Costi per immobilizzazioni non ancora completate | • Progetti in sviluppo | Non ammortizzati fino a completamento |
BI7 - Altre Immobilizzazioni | Immobilizzazioni non classificabili altrove | • Software non tutelato | Varia secondo |
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3) Immobilizzazioni immateriali: i criteri di iscrizione e di capitalizzazione
L'iscrizione delle immobilizzazioni immateriali nell'attivo patrimoniale è subordinata al rispetto di rigorosi criteri che garantiscono il principio di prudenza e la correlazione tra costi e benefici futuri.
La normativa prevede tre condizioni cumulative fondamentali che devono essere simultaneamente soddisfatte:
Utilità Futura | Deve essere dimostrata con piano economico | Richiede prospettive reddituali concrete |
Correlazione con Benefici | Rapporto causa-effetto oggettivo tra costi e benefici futuri | Documentabile e verificabile |
Recuperabilità | Stima ragionevole e certa della recuperabilità | Prevalenza principio di prudenza |
Consenso Collegio Sindacale | Obbligatorio per costi impianto, ampliamento e sviluppo | Se il collegio sindacale esiste |
Identificabilità | Costi identificabili, misurabili e direttamente attribuibili | Esclusi costi generali e inefficienze |
Realizzabilità Tecnica | Progetto tecnicamente fattibile con risorse disponibili | Valutazione preventiva necessaria |
I costi di sviluppo rappresentano una categoria particolarmente delicata, in quanto la linea di demarcazione tra ricerca di base (non capitalizzabile) e sviluppo (potenzialmente capitalizzabile) richiede un'analisi approfondita del progetto e delle sue caratteristiche.
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4) Immobilizzazioni immateriali: l’informativa in nota integrativa
La trasparenza informativa rappresenta un pilastro fondamentale per la corretta rappresentazione delle immobilizzazioni immateriali.
Gli obblighi di informativa in nota integrativa sono dettagliatamente disciplinati dagli articoli 2426 e 2427 del Codice Civile e mirano a fornire agli stakeholders tutte le informazioni necessarie per una piena comprensione delle scelte contabili adottate e include:
Criteri di Valutazione | Metodi e coefficienti di ammortamento per categoria | Art. 2427 n. 1 |
Movimentazione | Costo iniziale, rivalutazioni, ammortamenti, acquisizioni, alienazioni, svalutazioni | Art. 2427 n. 2 |
Composizione Costi BI1 e BI2 | Dettaglio costi impianto/ampliamento/sviluppo + ragioni iscrizione | Art. 2427 n. 3 |
Riduzioni di Valore | Misura, motivazioni, riferimento a produzione futura, durata utile, valore mercato | Art. 2427 n. 3-bis |
Oneri Finanziari | Ammontare capitalizzato per voce | Art. 2427 n. 8 |
Impegni e Garanzie | Importo complessivo con natura garanzie reali | Art. 2427 n. 9 |
Modifiche Criteri | Motivazioni cambiamenti ammortamento/coefficienti | Art. 2426 n. 2 |
Avviamento | Spiegazione periodo ammortamento e criteri stima vita utile | Art. 2426 n. 6 |
Contributi Pubblici | Restrizioni, vincoli, possibilità di richiamo | Art. 2427 n. 9 |
Beni Gratuiti | Descrizione beni immateriali ricevuti a titolo gratuito | Par. 90 OIC 24 |
Per il bilancio abbreviato, le informazioni sono ridotte e includono quelle significative sui criteri di valutazione, movimentazione delle immobilizzazioni e spiegazione dell'ammortamento dell'avviamento. Le microimprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale sono riportate le informazioni previste dall'art. 2427, numeri 9) e 16) del Codice Civile.