Speciale Pubblicato il 12/04/2023

Tempo di lettura: 6 minuti

Superbonus 2023: tutte le regole dopo la legge di conversione del DL 11

di Redazione Fisco e Tasse

Le novità approvate dalla conversione in legge del DL n 11/2023 per Superbonus e altri bonus edilizi: le cessioni e il nuovo calendario di utilizzo



Viene pubblicata in GU n 85 dell'11 aprile la legge n 38/2023 di conversione del DL n.1172023.

Ricordiamo che il DL n 11 dal 17 febbraio scorso ha di fatto bloccato il meccanismo della cessione con lo scopo di ridurre il peso sulle casse dello Stato derivante dalla opzione alternativa all'utilizzo diretto dei crediti di imposta da bonus edilizi.

Molte le novità per il superbonus già anticipate nelle scorse settimane dalla osservazione degli emendamenti approvati durante l'iter parlamentare.

Il DL n 11 entrato in vigore il 17 febbraio, è stato adottato fondamentalmente per raggiungere tre obiettivi:

Ricordiamo che è stato il decreto Rilancio (Dl n 34/2020) a prevedere, per una serie di interventi quali:

la possibilità per il contribuente di scegliere la modalità di fruizione dell’agevolazione fiscale a essi connessa.  

Il contribuente, anziché avvalersi della detrazione spettante direttamente nella dichiarazione dei redditi, può utilizzare una delle due seguenti soluzioni alternative: 

Vediamo sinteticamente le proroghe e le possibilità di salvare le opzioni di cessione e sconto previste con la conversione in legge del DL n 11.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Cessioni bonus edilizi: cosa si può ancora cedere?

Con le modifiche al Decreto Blocca cessioni in vigore dal 17 febbraio, introdotte dalla Camera dei deputati, vengono esclusi dal divieto di cessione alcuni specifici interventi:

Inoltre, si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto, non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del DL n. 34/2020 (interventi del superbonus), ovvero:

Il comma 3 introduce ulteriori deroghe ma per interventi non rientranti nel superbonus, stabilendo che, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del DL n. 34/2020 (interventi diversi dal superbonus), per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

Ti consigliamo:

Superbonus villette: proroga al 30 settembre per il 110% pieno

Per le cosiddette villette sono previsti ulteriori sei mesi per il Superbonus al 110%
Viene infatti spostato dal 31 marzo al 30 settembre 2023 il termine entro il quale sono ancora agevolate al 110% le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate in edifici plurifamiliari purché funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinate all’abitazione di un singolo nucleo familiare sempre che, al 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Ti consigliamo:

Superbonus in 10 anni: le condizioni per averlo

Orizzontale temporale più ampio per l’utilizzo delle agevolazioni
Più tempo ai cessionari per fruire dei crediti d’imposta legati a superbonus, interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche e interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico. L’opportunità di ripartire il credito residuo in dieci rate annuali, anziché nelle ordinarie quattro o cinque, riguarda le comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023. Si tratta, di fatto, dell’estensione di una disposizione già dettata dal “decreto Aiuti quater” per le comunicazioni inviate fino al 31 ottobre 2022 e relative, esclusivamente, al superbonus (art.9, comma 4, Dl 176/2022).
Ripartibile in dieci quote annuali di pari importo (anziché le canoniche quattro), a partire dal periodo d’imposta 2023, anche la detrazione per le spese sostenute nel 2022 in relazione a interventi rientranti nella disciplina del superbonus. L’opzione, sfruttabile dai contribuenti che non hanno sufficiente capacità fiscale, è irrevocabile e va espressa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, da presentare nel 2024; è esercitabile a condizione che la prima quota detraibile relativa alle spese del 2022 non venga indicata nella relativa dichiarazione dei redditi, cioè quella da presentare quest’anno.
Ti consigliamo:

Superbonus: remissione in bonis entro il 30 novembre

Omessa opzione per le spese 2022: si può rimediare entro novembre
Anche i contribuenti che non hanno concluso il contratto di cessione entro il 31 marzo 2023, senza quindi rispettare il termine per l’invio all’Agenzia delle entrate della comunicazione per l’opzione sconto o cessione relativa alle spese del 2022 ovvero alle rate residue delle detrazioni per le spese 2020 e 2021, possono avvalersi della remissione in bonis, pagando la sanzione di 250 euro (art.2 comma 1, Dl 16/2012), entro la scadenza di presentazione della prima dichiarazione utile (30 novembre 2023). L’opportunità riguarda i casi in cui il cessionario è un “soggetto qualificato”, ossia una banca o una società appartenente a un gruppo bancario, un intermediario finanziario, un’impresa di assicurazione autorizzata a operare in Italia.
Ti consigliamo:



TAG: Ristrutturazioni Edilizie 2023 Oneri deducibili e Detraibili