Speciale Pubblicato il 02/10/2020

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Convocazione all’assemblea condominiale: valido l’avviso in cassetta

di Dott. Giuseppe Bordolli

L'avviso di giacenza immesso nella cassetta postale recante la convocazione dell'assemblea si presume conosciuto dal destinatario



Anche in assenza del condomino, con l’avviso di giacenza immesso nella cassetta postale l’atto di convocazione all’assemblea condominiale si presume conosciuto dal destinatario (che non può sostenere di non essere stato avvertito). Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 20001 del 24 09 2020.

Vediamo di seguito tutti i dettagli, ricordando i riferimenti normativi: art 66 disp. att. c.c. e i precedenti giurisprudenziali: Cass., Sez. II, Sentenza n. 8275 del 25/3/2019.

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La vicenda

Due condomine impugnavano una delibera assembleare che ritenevano invalida per vizi nel procedimento di convocazione: infatti una condomina dichiarava di non aver ricevuto l’avviso di convocazione, mentre l’altra sosteneva di averlo ricevuto in ritardo. Secondo la ricostruzione dei fatti, però, le condomine erano assenti ma avevano ricevuto in cassetta l’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale.

Il convenuto condominio chiamava quindi in causa Poste Italiane s.p.a., lamentandone l’inadempimento con riferimento alle raccomandate ad essa affidate per le convocazioni assembleari.

Il Tribunale accoglieva la domanda delle attrici ed annullava la delibera impugnata, compensando tra le parti le spese di lite, in considerazione della non univocità del quadro giurisprudenziale sulla questione (in particolare, sul punto dell’effettiva ricezione dell’avviso di convocazione nel termine di cinque giorni prima della data dell’adunanza). La Corte d’Appello confermava.

La questione

Se l’amministratore invia la convocazione per l’assemblea condominiale tramite raccomandata R.R. e il condomino non è nell’abitazione, a fare fede è  il termine di consegna dell’avviso di giacenza presso l’ufficio postale o l’effettivo ritiro del plico della raccomandata all’ufficio postale?

La soluzione

La Cassazione ha chiarito che per risolvere la questione sopra detta è fondamentale la data della conoscibilità della comunicazione; in particolare i giudici supremi precisano che è l’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale a fare fede per la verifica della tempestività del termine di notifica, e non quella dell’effettivo ritiro della raccomandata, anche perché il ritiro dipende effettivamente dalla volontà del destinatario e non del mittente. Alla luce di tale principio la Cassazione ha rigettato il ricorso.

Le riflessioni conclusive

Secondo l’art 66, comma 3, disp. att. c.c., l’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile, ai sensi dell’articolo 1137 del codice, su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. 

Ciò premesso, bisogna rilevare come per prassi l’amministratore utilizzi le raccomandate con ricevuta di ritorno per far pervenire ai condomini gli avvisi di convocazione alle assemblee condominiali. Il problema è che, spesso, il condomino, all’arrivo del postino, non è presente nell’abitazione. In tali casi si è posto il problema di stabilire se a fare fede per la verifica della tempestività del termine di notifica della convocazione (i famosi 5 giorni o più) sia l’avviso di giacenza in cassetta o la data di effettivo ritiro della raccomandata.

Come precisa la Cassazione nella sentenza in commento, il momento in cui l’invio può dirsi perfezionato per il condominio-mittente è quello coincidente con il rilascio da parte dell’agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, in favore del destinatario. Tale preciso momento è, infatti, idoneo a consentire il ritiro del plico stesso presso la sede ove sarà depositato, mentre sono irrilevanti, per il predetto mittente, altri momenti successivi, quali quelli, ad esempio, in cui la lettera sia stata effettivamente ritirata o in cui venga a compiersi la giacenza.

La convocazione all’assemblea condominiale deve essere comunicata almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione (art. 66, comma 3, disp. att. c.c.); il rispetto del termine va, quindi, calcolato con riferimento a tale data.

Supponendo, quindi, che l’amministratore abbia fissato l’assemblea per il 20 ottobre in prima convocazione, se l’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale porta la data del 15 di ottobre, il termine dei 5 giorni richiesti dall’art. 66 disp. att. c.c. può dirsi sicuramente soddisfatto. Infatti, in tema di convocazione dell’assemblea condominiale, posto che nel computo dei termini a giorni di cui all’art. 66, comma terzo, disp. att. c.c., si deve escludere il giorno iniziale, mentre si calcola quello finale (della ricezione dell’avviso), il termine di cinque giorni prima dell’adunanza, stabilito per la comunicazione dell’avviso di convocazione, deve essere calcolato a ritroso, partendo dal giorno immediatamente precedente a quello della riunione, e si riferisce a giorni non liberi.

In ogni caso, merita anche di essere ricordato che l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale deve considerarsi legittimamente inviato  pur se nominativamente indirizzato a persona diversa dal condomino (ad esempio, alla madre),  comunque recapitato all’indirizzo di residenza dello stesso, essendo in tal modo l’atto giunto nella sfera della normale ed abituale conoscibilità del destinatario e, da quest’ultimo, oggettivamente conoscibile con l’uso della normale diligenza.



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