Speciale Pubblicato il 14/10/2021

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La riforma della crisi d'impresa: le novità apportate in conversione del D.L. 118/21

di Dott. Arturo Gulinelli

Le modifiche introdotte al DL n 118/2021 nella conversione in legge e la nuova agenda da considerare sulla crisi di impresa



Una delle modifiche più rilevanti contenute nel disegno di legge AS 2371 che contiene un emendamento unico al D.L. 118/2021 (più avanti anche detto decreto agosto) e la cui approvazione ne consentirà la conversione in legge (n.b. il 13 ottobre è stata votata la fiducia al Senato e la prossima settimana andrà in Parlamento per l’ultima votazione), è quella che interviene sull’articolo 379 del codice della crisi di impresa, ovvero il D.Lgs. 14/2019 (più avanti anche CCII), nella parte in cui veniva disposta la modifica dell’articolo 2477 del codice civile. 

Vediamo meglio di cosa si tratta.

Nel terzo comma dell’articolo 379 del codice della crisi, già modificato con il decreto legge del 19/05/2020 numero 34 in particolare con l’articolo 51 bis, viene ora sostituita la frase “dei bilanci relativi all’esercizio 2021” con la seguente: “dei bilanci relativi all’esercizio 2022”. 

Pertanto la nomina ex articolo 2477 del codice civile dell’organo di controllo o del revisore saranno effettuate in sede assembleare nel 2023 quando le imprese approveranno il bilancio dell’esercizio 2022.

In realtà ancor prima del D.L. 34/2020 il legislatore era intervenuto con un’altra proroga sancendo lo spostamento dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore e nello specifico lo aveva fatto con la Legge 8/2020 di conversione del D.L. 162/2019. 

Con tale disposizione veniva stabilito che la nomina doveva avvenire entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019. 

Inizialmente, la nomina in questione era prevista, nel citato articolo 379 del CCII, e avrebbe dovuto essere effettuata entro nove mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019.

Come visto la nomina dell’organo di controllo e/o del revisore è stata più volte oggetto di un spostamento in avanti nel tempo.

Il rinvio ora disposto dal modificato D.L. 118/2021 sembra essere in sintonia con lo spostamento della decorrenza del titolo secondo del codice della crisi, fatto con il decreto d’agosto, al 31.12.2023 e forse risponde anche alla sentita necessità di attenuare i costi di gestione delle piccole e medie imprese che potrebbero incrementarsi in caso di ottemperanza dell’articolo 2477 c.c..

Occorre, tuttavia, rilevare che la nomina dell’organo di controllo o del revisore risponde all’esigenza di assicurare alle imprese un presidio che opera su diversi piani ovvero:

e risponde quindi ad una idea di gestione efficiente e managerializzata del business su cui aveva puntato il legislatore del codice della crisi di impresa. 

E del resto anche le previsioni contenute nel novellato articolo 2086 del codice civile, in tema di adeguati assetti amministrativi e contabili, sembravano protese verso un siffatto scopo. 

Quindi, lasciare invariata la scadenza al prossimo 2022, in sede di approvazione del bilancio d’esercizio 2021, era probabilmente nell’interesse delle stesse imprese, in modo da poter assicurare la creazione di un ambiente di lavoro più attento alla verifica della condizione di continuità gestionale e aziendale, soprattutto all’uscita da un un periodo di grande crisi economica.

Il miglior modo per prevenire la crisi di impresa nasce da corretti sistemi di rilevazione e monitoraggio dell’andamento economico e finanziario, e nessuno meglio dei revisori e dei sindaci è in grado, di garantire un valido presidio su questi temi.

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Le modifiche introdotte al D.L. 118/2021 dalla legge di conversione in corso di approvazione

Con riguardo alle altre modifiche in particolare a quelle di maggiore rilevanza della norma in esame si evidenzia quanto segue:

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TAG: Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza