Speciale Pubblicato il 28/07/2021

Tempo di lettura: 3 minuti

Al calciatore extra UE si applica il regime degli impatriati

di Dott. Roberto Bianchi

L'agenzia chiarisce che spetta l'agevolazione per lavoratori impatriati al calciatore extra UE



Lo sportivo professionista proveniente da uno stato non unionale, che ha spostato la propria residenza fiscale nel nostro paese nel 2020, ha la possibilità di usufruire dell'agevolazione tributaria prevista per i lavoratori impatriati (D.Lgs. n. 147/2015) per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dall'anno di imposta 2020 e per i quattro periodi successivi. A tale conclusione è giunta l'Agenzia delle entrate mediante la risposta all’interpello n. 447/2021, con la quale si è soffermata sulla disciplina dei lavoratori impatriati.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Lo speciale regime dei lavoratori impatriati e lo sportivo professionista

Tra i soggetti beneficiari del regime agevolato rientrano anche gli sportivi professionisti per i rapporti di lavoro sportivo, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia, che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% del loro ammontare.

L’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 ha introdotto, nel nostro ordinamento, il regime speciale per lavoratori rimpatriati che prevede l’applicazione di una disciplina tributaria agevolata per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e per i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 917/1986.

Per poter beneficiare del regime disciplinato dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, in essere a far data dal 01/05/2020, è necessario che, ai sensi del co. 1, il lavoratore trasferisca la residenza nel territorio dello Stato, non sia stato residente in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere nel nostro paese per almeno due anni, oltre a svolgere l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

L'agevolazione in commento è utilizzabile dai contribuenti a far data dal periodo di imposta in cui spostano la residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi di imposta successivi. 

Il co. 5-quater dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 sancisce che per i rapporti disciplinati dalla L. n. 91/1981 i redditi richiamati concorrono alla formazione del reddito complessivo nel limite del 50% del loro ammontare.

L’Ufficio, mediante la circ. n. 33/E/2020, ha chiarito che il regime agevolativo trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che traferiscono la residenza fiscale nel nostro paese a far data dal 30/04/2019.

Il richiamato documento di prassi ha chiarito inoltre che mentre il co. 2 dell'art. 16 prevede che possono accedere al regime degli impatriati i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in ambito tributario, il co. 1 non pone alcun tipo di limitazione e, pertanto, tutti i lavoratori che soddisfano le peculiarità tratteggiate dalla disciplina, possono accedere al regime in esame, a prescindere dalla loro cittadinanza.

Il co. 5-quinquies dell'art. 16 ha sancito che la scelta del regime degli impatriati implica, per gli sportivi professionisti, il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile, finalizzato alla promozione dello sviluppo dei settori sportivi per i giovani.

Di conseguenza il D.P.C.M. 26/01/2021 – pubblicato in G.U. n. 66 del 17 marzo 2021 – ha definito i criteri e le modalità tecniche di versamento e di utilizzo del contributo regolato dal co. 5-quinquies dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 e disciplinato i termini di versamento del contributo per l'accesso al regime agevolato da parte gli sportivi professionisti.

Nel dettaglio, l'art. 5 del D.P.C.M. ha previsto che le opzioni esercitate sono fatte salve qualora il versamento dei contributi dovuti risulti effettuato entro il 15/03/2021, andando a sanare il comportamento dichiarativo tenuto dallo sportivo professionista in riferimento al periodo di imposta 2019. 

In merito all’annualità 2020 e a quelle successive, l'art. 1 del D.P.C.M. 26/01/2021 dispone che il contributo dello 0,5% deve essere corrisposto con cadenza annuale, entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche afferente al periodo di imposta attinente.

Infine, la ris. n. 17/E/2021 ha istituito il codice tributo 1900 "Contributo sportivi professionisti impatriati - adesione al regime agevolato di cui all'articolo 16, comma 5-quater, del d.lgs. n. 147 del 2015" e sono state fornite le istruzioni operative per il versamento dello stesso, che deve essere effettuato utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi"



1 FILE ALLEGATO:
Risposta a interpello del 25.06.2021 n. 447

TAG: Lavoro estero 2023