Speciale Pubblicato il 10/01/2020

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Corrispettivi e documento commerciale

di Rag. Lumia Luigia

Documento commerciale per certificare i corrispettivi ma anche le spese sanitarie: la ricevuta fiscale va in pensione



All’inizio di questo 2020 si parla sempre piu’ spesso di corrispettivi e documento commerciale.

Il documento commerciale per la verità non è una novità ma è definito da un Decreto del MEF del 7/12/2016 emanato in attuazione del dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante l'individuazione di tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche  ai  fini  commerciali,  le  operazioni oggetto  di  trasmissione  telematica  dei  dati  dei  corrispettivi.

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L'attualità del documento commerciale all'inizio 2020

La ricevuta fiscale dopo quarant’anni di onorato servizio va in pensione. Prevista dall’art. 22 del DPR 633/72 assieme allo scontrino fiscale è stato il documento idoneo a documentare i corrispettivi percepiti quando non vi era emissione di fattura.
Dal 2020 l’obbligo  generalizzato della fattura elettronica e degli scontrini telematici (con l’eccezione degli specifici esoneri dettagliatamente previsti) mandano in soffitta la ricevuta fiscale, ed ecco che si è posta la necessità di tirare fuori il documento commerciale per documentare determinate prestazioni quando l’utilizzo dello scontrino telematico o della fattura sono difficoltose.
Ma vediamo le caratteristiche del documento commerciale commentando brevemente gli articoli del decreto citato:              

Le modalità di emissione del documento commerciale

Il documento commerciale può essere emesso dai soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art.  22  del DPR 633/72 tenuti alla certificazione dei corrispettivi che dal 2020 sono diventati telematici, per documentare le cessioni di beni  e le prestazioni di servizi effettuate quando non si emette fattura.

Il documento commerciale puo’ essere emesso con tre modalità:

1) mediante  gli  strumenti tecnologici  che garantiscano l'inalterabilita' e  la  sicurezza  dei  dati,  compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito (art. 2, comma 3, del  decreto  legislativo  n. 127 del 2015)

2) su  un  idoneo  supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la  sua leggibilita', gestione e conservazione nel tempo.

3) Previo accordo con il  destinatario, in forma elettronica garantendone l'autenticita' e l'integrita'.                           
 

Caratteristiche del documento commerciale

Il  documento   commerciale   contiene   almeno   le   seguenti indicazioni:

a) data e ora di emissione;
b) numero progressivo;
c)  ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e   cognome,dell'emittente;
d) numero di partita IVA dell'emittente;
e) ubicazione dell'esercizio;
f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per  i  prodotti medicinali in luogo della descrizione puo' essere indicato il  numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);
g) ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.     

Efficacia e caratteristiche commerciali e fiscali del documento

Il  documento  commerciale  certifica   l'acquisto   effettuato e serve anche per attivare la garanzia del prodotto.

Puo’ essere valido anche per documentare i costi, o per le persone fisiche detrarre gli oneri in dichiarazione, se contiene  anche il  codice  fiscale  o  il  numero  di partita IVA dell'acquirente.
L’inserimento di questi ulteriori dati deve essere richiesto dall'acquirente non oltre il momento  di effettuazione dell'operazione.         

Effetti in materia di trasmissione telematica delle spese sanitarie

In materia di trasmissione telematica delle spese sanitarie  al  Sistema tessera sanitaria, da rendere disponibili all'Agenzia  delle  entrate per  la  dichiarazione  dei  redditi   precompilata,   il   documento commerciale valido  ai  fini  fiscali  si  considera  compreso  nella definizione di «documento fiscale» prevista dal decreto 31 luglio 2015 del Ragioniere generale dello stato che all’art. 1 lett.m, ne da’ la definizione:

m) "documento fiscale", le ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l'acquisto delle prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti, ai fini della predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;

m) "scontrino parlante", lo scontrino fiscale emesso dalle farmacie ai sensi del dPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni;


3 FILE ALLEGATI:
decreto Mef 7 dicembre 2016 Decreto MEF 31 luglio 2015 decreto legislativo 127 del 5 agosto 2015

TAG: Adempimenti Iva 2022 Comunicazione spese sanitarie 2024