Speciale Pubblicato il 19/12/2019

Tempo di lettura: 2 minuti

Il preavviso di fermo amministrativo è impugnabile

di Dott. Roberto Bianchi

Fermo amministrativo: il preavviso è un atto impugnabile autonomamente davanti al giudice. Sentenza Cassazione 9516 2018



Nell’ambito della riscossione delle imposte e dei tributi,  il preavviso di fermo amministrativo, ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. 602/1973, che afferisce a una pretesa creditoria di natura tributaria rivendicata dalla pubblica amministrazione, risulta essere impugnabile davanti al giudice tributario in quanto è un atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale si manifesta l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, non assumendo alcuna rilevanza la circostanza che il menzionato preavviso non appaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili raffigurato nell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992.

A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza n. 9516/2018.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Comunicazione preventiva ed elenco atti impugnabili

Il concessionario della riscossione ha presentato ricorso per Cassazione avverso una sentenza attraverso la quale la C.T.R. ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto l'originario ricorso del contribuente nei confronti di un preavviso di fermo amministrativo.

La C.T.R. ha ritenuto che il preavviso di fermo fosse atto autonomamente impugnabile e che le cartelle di pagamento, notificate a mani di un addetto alle pulizie, necessitassero invece dell'invio di una raccomandata informativa al destinatario.

La ricorrente Equitalia ha dedotto la nullità della sentenza di secondo grado per omesso esame del motivo di appello afferente l'impugnabilità della comunicazione preventiva di fermo in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c..

A parere del Collegio di legittimità , però, il motivo non risulta essere fondato in quanto la C.T.R., richiamando la motivazione del giudice di primo grado, ha ritenuto il preavviso di fermo atto autonomamente impugnabile, essendo evidente l'interesse del contribuente a evitare l'adozione di misure restrittive nei suoi confronti.

Costituisce ius receptum della Corte Suprema la circostanza che il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del D.P.R. 602/1973, che afferisce a una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria, risulta essere impugnabile innanzi al giudice tributario in quanto rappresenta un atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 c.p.c., l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992.

Infatti tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della pubblica amministrazione, sia in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la Legge n. 448/2001 (Cass. SS.UU. sent. n. 10672/2009 e Cass. sent. n. 26196/2011).


1 FILE ALLEGATO:
Cassazione 9516 2018: fermo amministrativo

TAG: La rubrica del lavoro Giurisprudenza Riforma Giustizia Tributaria e Processo Telematico 2024