Speciale Pubblicato il 18/09/2021

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Impresa familiare: breve guida pratica su fisco e previdenza collaboratori

di Vivenzi dott. Celeste

Il lavoro dei familiari come collaboratori dell'impresa o lavoro autonomo : inquadramento, contributi previdenziali, trattamento fiscale



Gli imprenditori appartenenti ai settori artigianato, agricoltura e commercio hanno  la possibilità di utilizzare “ l'attività lavorativa “ di familiari (già titolari di altro rapporto o pensionati o che non svolgano tale attività in modo prevalente o continuativo) a titolo di collaborazione occasionale gratuita, senza necessità di assolvere gli obblighi nei confronti dell'Inps. 

Per gli aspetti civili e fiscali dell'Impresa familiare e scaricare il fac-simile atto dichiarativo impresa familiare vai all'articolo: Impresa familiare: fac simile atto e aspetti civili e fiscali

La “Direzione generale per l’attività ispettiva “ del Ministero del lavoro , con le  circolari n.10478 del 10 giugno  2013  e n. 14184 del 5 agosto 2013, è intervenuta infatti  per fornire al personale ispettivo indicazioni in merito al  corretto  inquadramento dei collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del  commercio.
Per ultimo anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 50 del 15 marzo 2018, è intervenuto in materia confermando in sostanza che le prestazioni effettuate dai familiari di un imprenditore o lavoratore autonomo sono generalmente prestazioni occasionali rese in via gratuita (in quanto  di natura morale e affettiva) e comportano l'iscrizione IVS solo in casi particolari,  ad esempio in presenza dei  “ requisiti di abitualità e di prevalenza”.

Nota: nulla vieta che con i familiari  possa essere instaurato anche un vero e proprio  rapporto di lavoro subordinato dietro corresponsione di una retribuzione (l'art. 230 bis del codice civile prevede una specifica tutela nel caso in cui al familiare non sia stato assicurato un rapporto economico adeguato).
La Suprema Corte, con sentenza n. 4535 del 27 febbraio 2018, oltre a confermare la liceità del rapporto di lavoro subordinato tra familiari ha indicato altresì alcuni indici oggettivi idonei a segnalare un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico nell’organizzazione aziendale rispetto alla possibile dissimulazione di un rapporto di lavoro finalizzato solo a garantire una  prestazione pensionistica ovvero:

La Suprema Corte ha concluso che è  a carico della parte attrice l’onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro  subordinato  nel periodo in cui l’attività lavorativa era stata prestata dal familiare dell’imprenditore.

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Inquadramento familiari e iscrizione Gestioni speciali IVS

Da quanto specificato in precedenza discende che  in presenza dei caratteri dell'abitualità e della prevalenza della prestazione di lavoro, sono obbligati all'iscrizione alla gestione previdenziale IVS  i seguenti soggetti :

a) titolari; 

b)soci della snc;

c)soci accomandatari della sas;

d)socio d'opera della srl.

In materia previdenziale  occorre  inoltre operare le  seguenti  distinzioni  per categoria:

1) ARTIGIANI: sono iscrivibili alle relative gestioni speciali INPS i familiari collaboratori che lavorano abitualmente e prevalentemente nell’impresa  artigiana, purché non siano già assoggettati ad un obbligo assicurativo,in quanto contitolari dell’impresa artigiana, ovvero lavoratori dipendenti, anche apprendisti (art.2, L. n.463/59).
La prestazione resa dal “coadiutore dell’artigiano” non deve consistere  necessariamente nella partecipazione “manuale” al lavoro  e può  riguardare  solo compiti impiegatizi . (sono considerati familiari coadiutori il coniuge ed i parenti entro il   3° grado e gli affini entro il 2° grado).

2) COMMERCIANTI: sono iscrivibili alle relative gestioni speciali INPS i familiari collaboratori preposti al punto vendita che partecipano personalmente al lavoro   aziendale con “carattere di abitualità e prevalenza “ (art.1, co. 203 – 206, L. n.662/96,  art.29, co. 1, L. n.160/75, art.2 L. n.613/66) .

In questo caso  sono considerati familiari coadiutori : il  coniuge ed i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 3° grado.

3) COLTIVATORI DIRETTI: sono iscrivibili alle relative gestioni speciali INPS  il coniuge ed i parenti e affini entro il 4° grado componenti il nucleo familiare, purché la  forza complessiva di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella  occorrente per le normali necessità aziendali (art.1 e 2 L. n.1047/57).

SCALA DELLA PARENTELA 

In riferimento alle prestazioni dei familiari, al fine di meglio inquadrare la scala della parentela,  occorre fare riferimento alla seguente suddivisione:

  1. parenti  di primo grado: genitori ed i figli;
  2. parenti  di  secondo grado:  i nonni, i fratelli e le sorelle, i nipoti  intesi come figli dei figli;
  3. parenti di terzo grado: i bisnonni e gli zii, i nipoti intesi come figli di fratelli  e sorelle, i pronipoti intesi come figli dei nipoti di secondo grado;
  4. affini: sono i parenti del coniuge, ed in particolare i suoceri (primo grado), i nonni del coniuge ed i cognati (secondo grado), i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti intesi come figli dei cognati (terzo grado).

Il lavoro dei familiari e concetto di occasionalità

Come già sottolineato in precedenza, il Ministero del Lavoro (circolari n.10478 del 10 giugno  2013  n. 14184 del 5 agosto 2013 e  Nota  INL n. 50/2018) ha chiarito che le prestazioni effettuate dai familiari generalmente sono prestazioni occasionali , come tali rese in via gratuita (in quanto  di natura morale e affettiva) e comportano l'iscrizione IVS solo in presenza dei  “requisiti di abitualità e di prevalenza”.

La prestazione è da considerarsi sempre “occasionale”  in presenza delle seguenti situazioni, e  non rileva che la stessa venga svolta  nei locali dell'azienda in presenza o meno del titolare:

1) prestazioni rese da familiare pensionato  (non importa se di invalidità, anzianità o vecchiaia);

2) prestazioni rese da familiare assunto a tempo pieno presso altro datore di lavoro (sembrano escluse le prestazioni di familiari assunti presso terzi con contratto di collaborazione o di Associazione in partecipazione);

3) prestazioni rese nell'ambito quantitativo di 90 giorni nell'anno solare  ovvero pari ad ore 720/anno.

Nota: come stabilito dalla circolare del Ministero del Lavoro i 90 giorni possono essere formati anche da giornate con più di 8 ore giornaliere di lavoro ovvero, in caso di prestazione inferiore alle 8 ore, il limite dei 90 giorni potrebbe essere superato in quanto non si sarebbe ecceduto il requisito delle 720 ore lavorative.
A seguito di quanto detto in precedenza  il personale ispettivo potrà  richiedere l’iscrizione alla relativa Gestione INPS del familiare solamente qualora risulti provato il superamento del limite di “90 giorni  ovvero delle 720 ore annue”.  I verificatori potranno quindi “non ritenere occasionale“ la prestazione lavorativa e convertire il rapporto in “rapporto di lavoro subordinato” (l'onere della prova grava sull'Organo di Vigilanza).

Nota:  la  Nota   INL n. 50/2018   rivolge  la propria attenzione anche al settore turistico  precisando che laddove si tratti di prestazione resa nell’ambito di attività stagionali, lo stesso indice quantitativo (90 giorni nell’anno) andrà  riproporzionato in funzione della durata effettiva dell’attività stagionale (ad esempio. per una durata stagionale di tre mesi, si avrà un indice quantitativo di 22 giorni (90: 365 x 90 (corrispondenti a 3 mesi) = 22 giorni).

Riepilogando,  il datore di lavoro, al fine di evitare problemi,deve tenere in considerazione i seguenti aspetti:

a) lavoro prestato da familiari pensionati: il caso  è riconducibile alle  “collaborazioni occasionali morali affettive “caratterizzate da un limitato e occasionale impegno lavorativo (le prestazioni rese da pensionati, parenti o affini dell'imprenditore, sono pertanto occasionali e gratuite e non richiedono  l'iscrizione nella gestione assicurativa INPS di competenza ovvero non sono riconducibili  alla fattispecie della subordinazione).

b) lavoro prestato da familiari con altro lavoro full time: in tali casi il Ministero del Lavoro equipara al caso precedente le prestazioni effettuate da familiari con altro lavoro  “full time“ ritenendo la prestazione “occasionale “ .

c) lavoro prestato da familiari con altro lavoro: in caso di ispezione andrà dimostrata la “sussistenza dell'occasionalità” con idonea documentazione probatoria  anche se è onere dell'ispettore provare che non si tratta di una prestazione occasionale (sono fatte salve secondo il Ministero le  prestazioni rese nell'ambito quantitativo di 90 giorni nell'anno solare  ovvero 720  ore /anno).

In questi casi l'azienda in caso di ispezione, non deve  dimostrare l'inesistenza di un rapporto di lavoro dipendente.

Collaborazioni familiari e assicurazione INAIL

In materia di INAIL la regola generale prevede il pagamento del  premio contro gli Infortuni sul lavoro in presenza di specifico rischio da parte degli stessi familiari , occupati anche se occupati  in   via  “ occasionale “.

Tuttavia , secondo il Ministero del Lavoro , per le prestazioni rese dai familiari a titolo gratuito non sussiste l’obbligo assicurativo INAIL solo nel caso in cui le stesse non siano “ricorrenti”, ovvero  se la  prestazione sia resa “una/due volte nell’arco dello stesso mese”, purché le prestazioni complessivamente effettuate nell’anno non siano “superiori a 10 giornate lavorative”.

Nota: ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14, Decreto legislativo  n. 81/2008 T.U. Sicurezza (violazioni in materia antinfortunistica,impiego di lavoratori “in nero” ovvero di gravi e reiterate violazioni ) si deve inoltre tener presente quanto segue:

a)la base su cui calcolare il totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo deve ricomprende anche i lavoratori che effettuano una prestazione non “ricorrente” (lavoratori non soggetti all’assicurazione INAIL);

b)ai fini dell’individuazione del 20% del personale non vanno computati i lavoratori non assicurabili all’ INAIL .

La deducibilità fiscale dei compensi erogati ai familiari

1) LAVORO AUTONOMO

E' importante sottolineare l'  art. 54 del TUIR  recita quanto segue :  “Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione ( i compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti). In sostanza dunque non è deducibile dal reddito il compenso devoluto ai familiari  ovvero :

Al contrario,  per queste figure  rimane deducibile il compenso svolto in presenza di attività di lavoro autonomo (ad es. nel caso di coniuge avvocato con partita IVA che fattura al marito commercialista le sue prestazioni).

 Nota: anche  il coniuge separato,  fino alla sentenza di divorzio, rientra tra i soggetti caratterizzati dall’indeducibilità dei compensi .

Occorre specificare però  che non rientrano nel divieto di deducibilità i soggetti  diversi da quelli indicati  dall'art. 54 del TUIR sopraindicato ovvero :

Sono ricomprese tutte le diverse tipologie di rapporti di lavoro ovvero :

Rimangono  invece “deducibili “  i contributi previdenziali (INPS dipendenti, IVS o Gestione separata) e assistenziali (Inail) versati .

2)   IMPRESA .

L’art. 60 del TUIR stabilisce  quanto segue :  “ Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori d’età e permanentemente inabili al lavoro, nonché dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all’impresa di cui al comma 4 dell’articolo 5”.

Nota : i familiari che lavorano nell’impresa familiare di cui all’art. 5 c. 4 Tuir  dichiarano la partecipazione al reddito dell'impresa in oggetto ma tale quota non incide sul reddito della stessa ( nulla si deduce).

Per il principio di “divieto di doppia imposizione “ gli importi indeducibili per il professionista o per l’imprenditore risultano anche non imponibili per il percipiente (coniuge, figlio minorenne o inabile, ascendente ecc.) . 

Nota:  come disposto dall'art.  54, c. 6-bis ultimo periodo TUIR  i compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti ( ai sensi dell'art. 8  del TUIR non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell’art. 60).
In presenza di lavoro subordinato, il cedolino paga non deve  riportare nessuna   ritenuta IRPEF  ma la retribuzione è “assoggettata ai contributi INPS” che risultano deducibili per il datore di lavoro.
In campo societario  il rapporto di lavoro col familiare “convivente/coniuge”  si presume a titolo oneroso se il familiare che beneficia dell’opera non è socio di maggioranza e non è amministratore unico (Circolare INPS  n.179/1989).



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