Speciale Pubblicato il 30/03/2016

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Nuovo sgravio contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

di Rag. Giorgi Giuseppina

Il nuovo sgravio contributivo previsto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nella Legge di Stabilità 2016



Nella Legge di Stabilità 2016 ,APPROVATA E PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE IL 30.12.2015  (L. 208-2015) si è delineato un nuovo  quadro degli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato che si effettueranno nel corso del 2016, ma, salvo modifiche dell’ultima ora, l’incentivo contributivo sarà di gran lunga ridotto rispetto a quello vigente.

Infatti, se da un lato vengono riprese le condizioni soggettive dei lavoratori da assumere, nonché le ipotesi normative e contrattuali che consentono di usufruire dello sgravio (cfr. ns. circolare allegata), dall’altro:

Ribadiamo che l’agevolazione precedente, prevedeva lo sgravio triennale dei contributi dovuti all’INPS, entro il limite massimo annuale di euro 8.060,00, riguarda esclusivamente le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2015.

Vediamo in dettaglio cosa prevedeva la Legge di Stabilità 2015 e cosa viene previsto nella Stabilità 2016.

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Sgravio contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015

La Legge n. 190 del 23/12/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015) al fine di promuovere la massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ha introdotto uno sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato per la durata di 36 mesi, a partire dalla data di assunzione.

L’esonero spetta a condizione che:

L’agevolazione consiste nell’esenzione dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 8.060,00 euro annui, calcolato su base mensile fino al limite di  671,66 euro.

L’esonero riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, quindi:

L’agevolazione contributiva spetta anche nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lavoratori che hanno o hanno avuto, col datore di lavoro che assume, contratti di lavoro autonomo, collaborazioni coordinate e continuative, a progetto, partite IVA, associazioni in partecipazione.

La fruizione dell’esonero contributivo triennale è subordinata:

Tale esonero è applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato che verranno effettuate entro il 31 dicembre 2015.

Proroga sgravio contributivo nella Legge di Stabilità 2016 e circolare INPS 57/2016

La Legge di Stabilità 2016,  PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE IL 30.12.2015  prevede la proroga dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato che verranno effettuate nel 2016 e, fermo restando le attuali condizioni generali (esclusione dallo sgravio per i lavoratori occupati a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti presso qualsiasi datore di lavoro, o che nei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge avevano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con  lo stesso datore di lavoro che vuole usufruire dello sgravio, ecc.), stabilisce:

Con la circolare 57 del 29 marzo 2016 ( scricabile qui)  l'INPS  è intervenuta a specificare alcuni casi particolari di riconoscimento dello sgravio e le modalità di fruizione , specificando l'ammmontare delle risorse allocate  per l'incentivo per le diverse categorie di lavoratori.

Gli sgravi contributivi per assunzioni 2016 nel settore agricolo

Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni generali  hanno alcune limitazioni , ad esempio noncomprendono gli apprendisti e verranno riconosciute sulla base dell'ordine cronologico di invio delle richieste. In particolare la  legge prevede che

"Le disposizione del comma 178 si applicano:

    a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l'anno 2016, 2,8 milioni di euro per l'anno 2017, 1,8 milioni di euro  per  l'anno  2018,  0,1 milioni di euro per l'anno 2019 per i  lavoratori  con  qualifica  di impiegati e dirigenti;

    b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l'anno 2016, 8,8 milioni di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di euro  per  l'anno  2018,  0,8 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  con  riferimento  alle   nuove assunzioni  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1°  gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il  31  dicembre 2016,  con  esclusione  dei  lavoratori  che  nell'anno  2015   siano risultati  occupati  a  tempo  indeterminato   e   relativamente   ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti  negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non  inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno 2015.

L'esonero contributivo di cui al  comma  179  e'  riconosciuto dall'ente   previdenziale   in   base   all'ordine   cronologico   di presentazione delle  domande  e,  nel  caso  di  insufficienza  delle risorse indicate al comma 179, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso  il  proprio  sito  internet."

Il diritto di precedenza per i lavoratori già assunti con contratti a termine

 Vedi sul punto anche la recente risposta del Ministero del lavoro su un quesito di Confindustria INTERPELLO N. 7 12.2.2016



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