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SGRAVI ASSUNZIONI 2016 E PRECEDENZA NEI CONTRATTI A TERMINE

Sgravi assunzioni 2016 e precedenza nei contratti a termine

Per lo sgravio sulle assunzioni a tempo indeterminato va rispettato il diritto di precedenza se espresso per iscritto: Interpello 7/2016

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Confindustria ha avanzato interpello al Ministero del Lavoro (Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, alla Direzione generale degli Ammortizzatori sociali) sulla corretta interpretazione dell’art. 24 del D.Lgs. n. 81/2015 concernente l’esercizio del diritto di precedenza nell’ambito della disciplina del contratto a tempo determinato nonché dell’art. 1, comma 118, della L. 190/2014 in ordine all’esonero contributivo per 36 mesi nelle  assunzioni a tempo indeterminato  (" il lavoratore che ha prestato attività lavorativa, assunto con uno o più contratti a tempo determinato, presso una stessa azienda per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro nei 12 mesi successivi") .   Ricordiamo che tale diritto deve essere espressamente richiamato nel contratto da cui risulta l’apposizione del termine. Il lavoratore può esercitare tale facoltà, a condizione che la manifesti per iscritto, entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ( ridotto a tre 3 mesi nel caso in cui il lavoratore sia parte di un contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionale).

La domanda di Confidustria era  la seguente : il datore di lavoro può fruire dell’esonero previsto dalla legge di Stabilità 2014 , parzialmente confermato per il 2015, ai fini dell’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro nell’ipotesi in cui un altro lavoratore cessato da un contratto a termine o con contratto a termine ancora in corso non abbia esercitato il diritto di precedenza prima dell’assunzione stessa?

La risposta del Ministero del Lavoro   afferma che il diritto di precedenza viene esercitato previa manifestazione espressa per iscritto da parte del lavoratore, percio si deve ritenere che " in mancanza o nelle more della stessa, il datore di lavoro possa legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Ciò, evidentemente, sia nelle ipotesi in cui il contratto a termine di durata superiore a sei mesi sia cessato, che nel caso in cui il contratto a termine, una volta trascorsi i sei mesi, risulti ancora in corso. Resta fermo, anche in relazione al godimento dell’esonero contributivo di cui alla legge n. 190/2014, il rispetto delle condizioni già previste all'art. 4, comma 12, L. n. 92/2012 e oggi contenute nell’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, secondo quanto già chiarito dall’INPS con circ. n. 17 del 2015. Al riguardo, alla luce delle considerazioni suesposte e con specifico riferimento al diritto di precedenza previsto in favore dei lavoratori a tempo determinato, la condizione di cui all’art. 31, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2015 trova quindi applicazione solo qualora il lavoratore abbia manifestato per iscritto la volontà di avvalersi di tale diritto" .

In altre parole secondo il Ministero,  in mancanza  di prova scritta dell’espressa volontà del lavoratore, di usufruire del diritto di precedenza, il datore di lavoro può legittimamente procedere all'assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro in essere.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

D. Lgs. 81/2015, art. 24;

D. Lgs. 150/2015, art. 31;

L.  190/2014, art.1 comma, 118;

L. 92/2012, art. 1, comma 12

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tratto da  LA CIRCOLARE DEL LAVORO N. 7 del 19.2.2016 a cura dell'avv. R. Staiano. Vedi l'indice di tutti i contenuti.

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Allegato

Interpello lavoro 7-2016 Sgravio e diritto di precedenza
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