Speciale Pubblicato il 13/03/2015

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Oic 16 - Immobilizzazioni materiali

di Rag. Lumia Luigia

L'Oic 16 sulle Immobiliazioni materiali regola gli ammortamenti, la capitalizzazione degli oneri, lo scorporo del terreno dai fabbricati, i beni gratuiti



Il nuovo  principio contabile  OIC 16 si presenta di più facile lettura rispetto a quello precedente ed in particolare nella nuova versione si è provveduto a:
- chiarire alcuni aspetti applicativi degli ammortamenti.
- eliminare la previsione secondo cui l’ammortamento andava sospeso per i cespiti non utilizzati per lungo tempo.
- riformulare la disciplina della capitalizzazione degli oneri finanziari con l’obiettivo di renderla di più agevole comprensione e applicazione.
- eliminare la previsione contenuta nell’attuale principio che permette di non scorporare il valore del terreno dai fabbricati su cui essi insistono;
- chiarire come vanno iscritte le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito;

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Alcuni esempi di applicazioni pratiche dell'Oic 16 sulle Immobilizzazioni materiali

Secondo quando stabilito dall'Oic 16 sulle  Immobilizzazioni materiali:
- Se si vende un cespite durante l’esercizio, occorre  spesare la quota d’ammortamento (su base giornaliera o almeno mensile), e cio’ e’ ammesso anche fiscalmente sulla base della Circ. Ag. Entrate del 2002.
- Se i cespiti non vengono utilizzati per lungo tempo, non si puo’ piu’ effettuare l’ammortamento ridotto.
Il nuovo principio contabile chiarisce che si rende comunque necessario continuare il processo di ammortamento, in considerazione del fatto che, nel periodo in cui il bene non è utilizzato, lo stesso è comunque oggetto di obsolescenza economica. Caso diverso e’ quello dei beni obsoleti o comunque non più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, i quali devono essere iscritti in bilancio al minore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile, senza poter più procedere con l’ammortamento
Cespiti destinati alla vendita e quindi trasferiti al Circolante (talvolta utile per sfuggire alle societa’ di comodo): le condizioni richieste affinché un’immobilizzazione materiale sia da riclassificare come “destinata alla vendita” sono le seguenti:
- il bene deve essere vendibile alle condizioni in cui si trova al momento della data di riferimento del bilancio;
- il bene non deve richiedere modifiche sostanziali prima che si possa procedere all’alienazione;
- la vendita deve essere altamente probabile, considerando anche il prezzo di vendita e le condizioni del mercato;
- la vendita deve avvenire nel breve periodo.
Nel caso in cui un’immobilizzazione materiale sia destinata alla vendita, e quindi riclassificata nell’attivo circolante, deve essere valutata al minore tra il valore netto contabile (differenza tra costo storico e fondo ammortamento) e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (art. 2426 n. 9 c.c.), inteso come il prezzo di vendita del bene nel corso della normale gestione al netto dei costi diretti di vendita e di dismissione.
Per i contributi ricevuti in c/impianti e’ possibile sia ammortizzare il cespite al netto del contributo, ovvero rilevare il ricavo in A5 e riscontarlo. Gli ammortamenti e’ possibile farli a quote costanti o decrescenti, mai a quote crescenti.
Capitalizzazione interessi passivi: secondo la nuova disciplina gli interessi passivi, sia relativi ai finanziamenti generici che specifici, possono essere capitalizzati in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione, se significativo.
Scorporo terreno dal fabbricato: secondo il nuovo principio contabile è sempre necessario rilevare distintamente il fabbricato dal terreno, al fine di fornire una migliore rappresentazione al lettore del bilancio, salvo il caso dei terreni soggetti a deperimento (per es. cave, siti utilizzati per le discariche ed anche autostrade, terreni adibiti a sedime ferroviario, ecc.) che continuano ad essere ammortizzabili sia ai fini civilistici che ai fini fiscali. Non vale piu’ l’ipotesi passata in cui vi era la possibilità di non scorporare il valore del terreno se esso tendeva a coincidere con il valore del fondo di ripristino/bonifica della zona: il terreno e il relativo fondo di accantonamento oggi devono essere rilevati distintamente.
Lo scorporo previsto dai principi contabili nazionali potrebbe, poi, non coincidere con quello del DL 223/2006.
Il valore del terreno, se non esiste un costo specifico di antecedente acquisto autonomo, è determinato per la redazione del bilancio civilistico sulla base di stime, mentre lo scorporo ai fini fiscali avviene sulla base di percentuali forfetarie, ossia il 30% dei costi complessivi per i fabbricati industriali e 20% per gli altri fabbricati. La validità di tale stime anche ai fini civilistici è quindi da considerarsi caso per caso. Nell’ipotesi in cui il valore contabile del terreno sia, infine, inferiore a quello fiscale, si genera fiscalità differita.
Se ancora non l’abbiamo fatto, possiamo a questo scopo applicare l’Oic 29 come si trattasse di un errore contabile; in tal caso si fara’ la seguente scrittura contabile: Dare Fondo amm.to Avere Sopravv. att. straord. non tassabili (voce E20).
Oppure possiamo fare, se avremo necessita’ di bonificare l’area una volta demolito il fabbricato e applicando l’Oic del cambiamento di principi contabili: Dare Fondo amm.to Avere Fondo rischi oneri di bonifica.
Se sono proprietario di un fabbricato intero (cielo-terra) devo sempre scorporare il valore del terreno. Se sono proprietario solo in parte (es.: di un piano di un fabbricato di 7 piani) possiamo non fare lo scorporo.
Gli omaggi ricevuti di beni materiali vanno contabilizzati in Dare Immobilizzazioni e in Avere di Sopravv. attive tassabili, poi ci dedurremo le quote d’ammortamento.
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