Speciale Pubblicato il 16/12/2014

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Regime del margine: non basta la regolarità formale della fattura

di Brandi Dott. Francesco

Sentenza cassazione 25127/2014: è onere del contribuente dimostrare di avere i requisiti per l'applicabilità del regime del margine



La mera regolarità formale della fattura emessa dal cedente non costituisce l'unica condizione per l'applicabilità dello speciale regime del margine, posto che, in tal modo, si finirebbe con l'attribuire a tale documento un'efficacia probatoria, in realtà non prevista dalla norma in relazione ai presupposti del beneficio in questione. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 25127 del 2014, confermando un indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato secondo cui, essendo quello del margine un regime IVA agevolato, è onere del contribuente che lo invoca dimostrare la sussistenza dei presupposti che giustificano la deroga al normale regime impositivo.
In particolare, nel caso di acquisto intracomunitario spetta al rivenditore nazionale che acquista i veicoli usati da fornitori comunitari l'onere di verificare preventivamente la esattezza delle indicazioni contenute nelle fatture e la esistenza dei presupposti di applicabilità del regime in questione, in particolare per quel che concerne il presupposto soggettivo.

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Regime del margine e fatturazione - Cass. 25127/2014
Indice
IL CASO
 IL COMMENTO
  1.  La motivazione per relationem: requisiti di ammissibilita’
  2. Il regime del margine: normativa e giurisprudenza
  3. La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
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Regime del margine e fatturazione

IL CASO
A seguito di alcuni verbali dell’Agenzia delle Dogane, l’Agenzia delle Entrate notificava ad un contribuente esercente l'attività di commercio di auto un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione l’Iva dovuta in conseguenza dell’indebita applicazione del regime del margine in relazione alla vendita di alcune auto usate acquistate presso fornitori stranieri.
I primi due gradi di giudizio si concludevano a favore del contribuente, sulla base dell’assunto per cui non era imputabile al contribuente il mancato riscontro dei presupposti di applicazione del regime del margine (nella specie l’avvenuta detrazione dell'IVA sugli acquisiti effettuati dai fornitori esteri).
Con successivo ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate deduceva, innanzitutto, la violazione dell’art. 3 della legge 241 del 1990 e art. 7 della legge 212 del 2000, in quanto i giudici di merito avevano censurato l’avviso di accertamento anche per un presunto difetto di motivazione: secondo questi ultimi, il mero acritico rinvio alle conclusioni del verbale di constatazione non era idoneo ad integrare una motivazione effettiva.
Con l’altro motivo di ricorso la ricorrente denunciava la violazione della normativa sul margine in quanto la CTR aveva erroneamente ritenuto quale condizione necessaria e sufficiente per la fruizione del regime del margine, da parte del contribuente, la natura di bene "usato" delle autovetture vendute, laddove la corretta applicazione di tale regime postula che l'operatore comunitario abbia assolto l'imposta a titolo definitivo.
IL COMMENTO
1. LA MOTIVAZIONE PER RELATIONEM: REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
In merito alla motivazione per relationem, la Corte precisa che deve ritenersi soddisfatto il requisito motivazionale del provvedimento impositivo anche mediante la manifestazione di volontà dell’Agenzia delle Entrate di adesione ai risultati istruttori, alle valutazioni e alle qualificazioni giuridiche contenute nel verbale di constatazione.
Tali conclusioni si basano sul principio, ormai consolidato nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di atto amministrativo finale di imposizione tributaria […], la motivazione "per relationem", con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio” (sul punto, Cassazione, sentenze nn. 4523/2012, 21119/2011, 8183/2011 e 6591/2008). (...)


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