Speciale Pubblicato il 02/12/2014

Tempo di lettura: 1minuto

Terreni agricoli montani: esenti Imu sopra i 600 metri

di Gesuato Elisabetta

Sul sito internet del Mef è disponibile il decreto che individua i terreni agricoli montani esenti dall'Imu secondo una nuova elencazione definita dall'Istat.



I terreni che ricadono in aree montane o di collina sono stati finora esenti da IMU. L'individuazione di tale aree doveva arrivare con un apposito Decreto, e nella sua attesa si faceva riferimento all’elenco dei Comuni allegato alla Circolare n. 9/93 (prevista per l'Ici). In questi giorni, tuttavia, è stata predisposto (come previsto dall'art. 22 comma 2 del d.l. 66/2014) un decreto che riduce drasticamente l'elenco dei comuni considerati montani. Tale decreto è stato pubblicato ieri 1° dicembre 2014 sul sito internet del Mef, scaricabile direttamente anche dal nostro sito insieme all'elenco dei Comuni con relative altitudini, e si attende ora la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Terreni agricoli montani esenti dall'Imu

Sono esenti dall'Imu i terreni agricoli dei comuni ubicati ad un'altitudine superiore a 600 metri (quindi da 601 metri in poi), individuati sulla base dell'"Elenco comuni italiani" pubblicato sul sito internet dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna "Altitudine del centro (metri)".
Nella pagina internet dell'Istat www.istat.it/it/archivio/6789, in corrispondenza del menu a destra, bisogna cliccare su "Elenco comuni italiani". A questo punto è possibile aprire un file in xls, in cui sono riportati nella colonna "L" l'elenco dei comuni, e nella colonna "P" l'altitudine del centro del Comune.
Sono esenti dall'Imu anche i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati ad un'altitudine compresa tra 281 e 600 metri, individuati sulla base dello stesso elenco riportato sopra. L'esenzione si applica anche ai terreni concessi in comodato oppure in affitto ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.
Per tutti i terreni ubicati in comuni diversi sussiste l'obbligo di pagamento dell'Imu a partire dal 1° gennaio 2014. Il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.

Esclusa la provincia autonoma di Bolzano

Le disposizioni indicate nel decreto del Mef si applicano su tutto il territorio nazionale ad eccezione dei comuni ubicati nel territorio della provincia autonoma di Bolzano che, al posto dell'Imu, ha introdotto l'imposta municipale immobiliare (IMI) dotata di regole autonome.

1 FILE ALLEGATO:
Decreto_Mef_28.11.2014

TAG: Agricoltura e pesca 2023 IMU 2024