Speciale Pubblicato il 13/09/2013

Tempo di lettura: 3 minuti

Lavoro accessorio e L. 99/2013

di Avv. Rocchina Staiano

Voucher e lavoro accessorio: il limite è solo economico - TRATTO DA " LA CIRCOLARE DEL LAVORO" a cura dell'avv. R. Staiano



Il lavoro accessorio è disciplinato dagli articoli da 70 a 74 del D.Lgs. 276/2003 (Legge Biagi poi modificata ripetutamente fino ai recenti D.L. 83/2012 e dalla L. 92/2012). Ai sensi dell’articolo 70, comma 1del D.Lgs. 276/2003, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività lavorative di natura occasionale  che danno complessivamente luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare (annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT ).
Le prestazioni possono esser rese in tutti i settori, da parte di qualsiasi committente, con qualsiasi lavoratore (salvo alcuni limiti nel settore agricolo e per i lavoratori pubblici), mentre per quanto concerne le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti (fermo restando il limite dei compensi fissato in linea generale a 5.000 euro annui),  le attività svolte a favore di ciascun committente non possono comunque superare i 2.000 euro annui.
L’articolo 72 L 92/2012 disciplina gli obblighi retributivi e contributivi connessi alle prestazioni, prevedendo che attraverso l’acquisto presso le rivendite autorizzate, da parte dei datori di lavoro, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio (cd. voucher), da consegnare al lavoratore si garantisce sia la sua retribuzione che la copertura previdenziale ed assicurativa. Il valore nominale dei buoni è fissato con specifico decreto, con il quale vengono anche stabiliti gli aggiornamenti periodici del valore stesso.  Il monitoraggio sui dati relativi ai voucher riscossi, venduti e sul numero dei lavoratori così retribuiti è affidato all’INPS.
Inoltre, i buoni o voucher , sono orari, numerati progressivamente e datati. Attualmente il valore nominale del buono, fissato con D.M. 30 settembre 2005, è pari a 10 euro e non è ricollegato ad una retribuzione minima oraria.
Sempre riguardo alle caratteristiche dei buoni, la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4/2013 ha sottolineato che, “considerata la natura preventiva della comunicazione sull’utilizzo del lavoro accessorio, al fine di consentire la massima flessibilità sia del voucher telematico, sia di quello cartaceo, il riferimento alla data non può che implicare che la stessa vada intesa come un arco temporale di utilizzo del voucher non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto”.
Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, all'atto della restituzione dei buoni che ha ricevuto dal datore di lavoro . Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. Spetta quindi al concessionario provvedere al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, nonché effettuare il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali alla Gestione separata INPS (in misura pari al 13% del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL (in misura pari al 7% del valore nominale del buono), trattenendo l'importo autorizzato dal decreto a titolo di rimborso spese.
Come specificato nelle circolari INPS n. 88/2009  e  n. 17/2010 e dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4 del 18 gennaio 2013, le prestazioni accessorie devono essere svolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari. Pertanto, è escluso che un'impresa possa utilizzare lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell'appalto o della somministrazione di lavoro.

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Le novità sul lavoro accessorio nel Decreto Lavoro

In materia di lavoro accessorio, l’art. 7, comma 2, della L. 99/2013 evidenzia, come peraltro già fatto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con circ. n. 18/2012, che la legittimità del ricorso all’istituto va verificata esclusivamente sulla base dei limiti di carattere economico, fatte salve le peculiarità proprie del settore agricolo e del lavoro prestato nei confronti di un committente pubblico.
È stato infatti eliminato l’inciso “di natura meramente occasionale” che contraddistingueva le prestazioni di lavoro accessorio, il che rafforza ancor di più l’orientamento già espresso secondo il quale l’occasionalità delle stesse non ha lcuna valenza ai fini dell’attivazione dell’istituto.
Il Legislatore prevede inoltre una particolare disciplina del lavoro accessorio nell’ambito di progetti promossi da PP.AA., al fine di poter impiegare più efficacemente “specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali”. Sul punto occorre tuttavia attendere l’emanazione di un apposito decreto ministeriale.

Leggi tutto su "La Circolare del Lavoro" n.34 del 13 Settembre 2013

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