Speciale Pubblicato il 28/05/2022

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Imu agricola 2022 : agevolazioni per i terreni agricoli e immobili rurali strumentali

di Redazione Fisco e Tasse

Riepilogo sull'Imu per i terreni agricoli 2022: dall’esenzione per i coltivatori diretti e IAP, all'esenzione per i terreni montani e agli immobili rurali strumentali



La tassazione IMU sui terreni agricoli non ha subito modifiche dal 2016. Le regole per i terreni agricoli e per quelli condotti da coltivatori diretti del fondo e IAP sono le seguenti:

In questo approfondimento facciamo un riepilogo in vista della scadenza dell'acconto prevista il 16 giugno 2022

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Imu agricola 2022: chi è il coltivatore diretto e lo IAP

Il coltivatore diretto (CD)  è un piccolo imprenditore che si dedica direttamente e abitualmente alla manuale coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, con una forza lavorativa non inferiore ad 1/3 di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo, come chiarito dall’art. 2083 del codice civile.

L’imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritto nella previdenza agricola, è il soggetto che dedica alle attività agricole (definite all’art. 2135 del codice civile), direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività stesse almeno il 50% del reddito globale da lavoro. Tale imprenditore deve essere essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali stabilite dall’art. 5 del regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio, del 7 maggio 1999.

Il riconoscimento della qualifica di IAP compete anche alle società, solo se:

1.lo statuto sociale prevede l’esercizio esclusivo delle attività agricole;

2.se ricorrono i seguenti requisiti differenziati per tipologia di società:

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Imu agricola 2022: come si calcola

Per determinare correttamente l'IMU sui terreni agricoli è fondamentale distinguere a seconda che i terreni siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, iscritti alla previdenza agricola, o da soggetti diversi.

Per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP iscritti alla previdenza agricola: dal 2016 indipendentemente dall’ubicazione non è più dovuta l'IMU. Questa novità è stata introdotto dal comma 13 dell’art.1 della Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) , in base al quale sono esenti dall’IMU i terreni agricoli “posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione”.

Per i terreni posseduti da soggetti diversi: I terreni agricoli, anche se incolti, scontano l’Imu con l’aliquota ordinaria dello 0,76%,(*) da applicare al reddito dominicale al primo gennaio dell’anno di riferimento rivalutato del 25%, e moltiplicato per il coefficiente “135”. L'IMU dovuta va ragguagliata in base al periodo e alla percentuale di possesso.

(*) tale valore può essere aumentato o diminuito nelle delibere comunali delle 0.3%

Esempio numerico:

Si supponga un terreno a cui sia applicata l'aliquota massima pari a 1.06 % con rendimento dominicale al 1° gennaio 2022 uguale a 1.300 euro.

Il conteggio da svolgere sarà il seguente:

1. si rivaluta il valore dominicale per il 25%: 1300 x 25%= 1.625

2. il valore ottenuto si moltiplica per il coefficiente 135: 1.625 x 135= 219.375

Il valore totale dell'IMU è pari a 2.325,38 da versarsi in due rate entro il 16 giugno e il 16 dicembre.

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Imu agricola 2022: esenzioni per i terreni presenti nella Circolare 9/1993

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità, dal 2016 per determinare i criteri dell’esenzione IMU per i terreni agricoli non condotti da coltivatori diretti del fondo o IAP, bisogna tornare a seguire la circolare ministeriale 9/1993. La Circolare opera una distinzione tra i Comuni come segue:

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Ricapitolando sono esenti i terreni agricoli:

 
Isole Tremiti
San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa
Pantelleria
Pantelleria
Isole Pelagie
Lampedusa, Lampione, Linosa
Isole Egadi
Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica, Ustica
Isole Eolie
Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea, Salina
Isole Suscitane
Sant'Antioco, San Pietro
Isole del Nord Sardegna
La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara
Isole Partenopee
Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara
Isole Ponziane
Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene, Santo Stefano
Isole Toscane
Elba, Pianosa, Montecristo, Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto, Capraia, Gorgona, Secche della Meloria.
Isole del Mare Ligure
Palmaria, Tino, Tinetto
 

IMU 2022 per gli immobili rurali strumentali

Per quanto riguarda invece i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota di base è stata dimezzata passando dallo 0,2 allo 0,1 per cento. 

Inoltre, i Comuni hanno la facoltà di ridurla fino ad azzerarla

Ai fini del riconoscimento della ruralità rilevano unicamente la natura e la destinazione dell’immobile. 

L'agevolazione è dunque riconosciuta per gli immobili rurali strumentali definiti come tali dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che al comma 3-bis dell’art. 9 stabilisce che ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola, ossia destinate: 


1 FILE ALLEGATO:
Circolare Ministeriale 9/1993- terreni agricoli

TAG: Agricoltura e pesca 2023 IMU 2024