La l. 12.9.2025, n. 131, reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane tra le quali figurano “i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrici della pendenza”.
Ad un apposito decreto del presidente del consiglio dei ministri è demandato il compito di individuare i parametri per il riconoscimento della qualifica di zona montana cui sono destinate misure di sostegno superando l’attuale normativa.
Secondo le notizie diffuse, un comune potrà essere qualificato montano se almeno il 25% della superficie territoriale è superiore a 600 metri di altitudine e almeno il 30% di essa presenta una pendenza di almeno il 20%, ovvero un’altimetria media superiore a 500 metri.
Inoltre, sono considerati montani i c.d. “comuni interclusi” i quali, seppure di altimetria inferiore ai suddetti parametri, sono interamente
circondati da comuni che soddisfano uno dei criteri indicati sopra.
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1) Nuova classificazione dei comuni montani
La nuova classificazione comporta una riduzione non indifferente dei comuni montani il cui numero scende da 4.201 a 2.844.
La normativa, tuttavia, mantiene in vigore le misure che attualmente sono previste nell’ambito della Politica agricola comune (PAC) dell’Unione europea e le regole di esenzione dall’IMU per i terreni agricoli che sono ubicati nei comuni montani ai sensi dell’art. 1, comma 758, lett. d) della l. 27.12.2019, n. 160.
La legge ha la finalità di operare il riordinamento, l’integrazione e il coordinamento della normativa vigente in materia di agevolazioni, anche fiscali, dei comuni montani individuati secondo i nuovi criteri di classificazione.
Di conseguenza vengono eliminati i c.d. “finti comuni montani”.
Tuttavia, l’attuazione della norma non è semplice poiché deve considerare anche le problematiche di natura socioeconomica correlate allo spopolamento delle zone montane.
La novità legislativa continua a mantenere l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina che sono state delimitate ai sensi dell’art. 15 della l. 27.12.1977, n. 984, sulla base dei criteri che sono individuati dalla circolare del Ministero delle finanze 14.6.1993, n. 9.