Più precisamente la preclusione dall’accertamento basato su presunzioni semplici nei confronti dei soggetti congrui, anche per effetto di adeguamento, che abbiano indicato correttamente i dati nel modello studi, qualora i predetti accertamenti non determinino una rettifica dei ricavi/compensi superiore al 40% di quelli dichiarati, o comunque superiore a € 50.000 non è più “valida” se non viene soddisfatta l’ulteriore nuova condizione che è quella della congruità, oltre che per l’anno accertato, anche per l’anno precedente.
L'articolo continua dopo la pubblicità