Speciale Pubblicato il 16/02/2012

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Unico Persone Fisiche 2012 - Modalità e termini di versamento delle imposte

di Staff di Fiscoetasse

Riepiloghiamo in questo approfondimento le scadenze per il versamento del saldo e degli acconti che risultano dalla dichiarazione dei redditi, così come indicate nelle istruzioni Ministeriali allegate al Modello Unico Persone Fisiche 2012



Riassumiamo i termini e le modalità di versamento delle imposte risultanti dalla Dichiarazione Unico Persone Fisiche 2012.

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 18 giugno 2012 (il 16 giugno è sabato e il 17 giugno è domenica) ovvero entro il 18 luglio 2012.

I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l'anno 2011 e prima rata di acconto per il 2012) nel periodo dal 19 giugno al 18 luglio 2012 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa.
Se, invece, l’ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (acconti, rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.

Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali).

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Acconti Irpef 2012

Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto IRPEF per l’anno 2012 occorre controllare l’importo indicato nel rigo RN33 “DIFFERENZA”.

Se questo importo:

L’acconto così determinato deve essere versato:

Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2012 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. La prima rata di acconto dell’IRPEF può essere versata ratealmente.

Acconto cedolare secca locazioni per l’anno 2012

Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto relativo alla cedolare secca per l’anno 2012 occorre controllare l’importo indicato nel rigo RB11, colonna 3, “Totale imposta cedolare secca”.

Se questo importo:

L’acconto così determinato deve essere versato:

Anche qui se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. La prima rata di acconto relativo alla cedolare secca per l’anno 2012 può essere versata ratealmente.

Saldo IVA 2012

Anche il saldo dell’IVA, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA all’interno della dichiarazione unificata, può essere pagato entro il 18 giugno 2012 (il 16 giugno è sabato e il 17 giugno è domenica) ovvero entro il 18 luglio 2012.

Tuttavia, poiché il termine per il versamento dell’IVA scade il 16 marzo 2012, i contribuenti che scelgono di effettuare il versamento dell’IVA nel periodo dal 17 marzo al 18 giugno 2012 (il 16 giugno è sabato e il 17 giugno è domenica) devono applicare sulla somma dovuta la maggiorazione dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese.

Qualora, invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell’IVA nel periodo dal 19 giugno al 18 luglio 2012 deve applicare l’ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento sulla somma calcolata alla data del 18 giugno 2012.

Il contribuente che effettua il versamento dell’IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40 per cento, dovuto per effetto del differimento del versamento al 18 giugno, e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d’imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione.
Nel caso in cui l’importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all’imposta.

I contribuenti IVA trimestrali, di cui all’art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, che effettuano il versamento dell’IVA a saldo alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella colonna “Importi a debito versati” della sezione “Erario” un unico importo comprensivo dell’IVA da versare quale conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell’1 per cento e della maggiorazione dello 0,40 per cento dovuta per il differimento di tale versamento.

Rateazione somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte

Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione.

In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi, ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Si ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente.

I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 18 giugno 2012 (il 16 giugno è sabato e il 17 giugno è domenica), ovvero entro il 18 luglio 2012 (risoluzione n. 128 del 6/6/2007) maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:

RATA

VERSAMENTO

INTERESSI %

VERSAMENTO (*)

INTERESSI %

18 giugno

0,00

18 luglio

0,00

2 luglio

0,13

31 luglio

0,13

31 luglio

0,46

31 agosto

0,46

31 agosto

0,79

1° ottobre

0,79

1° ottobre

1,12

31 ottobre

1,12

31 ottobre

1,45

30 novembre

1,45

30 novembre

1,78

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.


I contribuenti titolari di partita IVA
possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 18 giugno 2012 (il 16 giugnoè sabato e il 17 giugno è domenica), ovvero entro il 18 luglio 2012 (risoluzione n. 128 del 6/6/2007) maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:

 

VERSAMENTO

INTERESSI %

VERSAMENTO (*)

INTERESSI %

18 giugno

0,00

18 luglio

0,00

16 luglio

0,31

16 agosto

0,31

16 agosto

0,64

17 settembre

0,64

17 settembre

0,97

16 ottobre

0,97

16 ottobre

1,30

16 novembre

1,30

16 novembre

1,63

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.



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