Un emendamento del Governo collegato alla Legge di Bilancio interviene sulla giustizia tributaria introducendo l’articolo aggiuntivo 36-bis. Le misure riguardano due profili molto concreti:
- proroga di 12 mesi della cessazione dall’incarico per una specifica platea di giudici tributari (con conseguente riduzione delle cessazioni nel 2026 e oneri di spesa quantificati);
- rideterminazione del trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con un focus particolare sui componenti eletti dal Parlamento.
Di seguito una lettura operativa dettagliata che può interessare professionisti e operatori del settore.
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1) Proroga incarichi per i giudici tributari
Il comma 1 interviene sull’articolo 8, comma 1, della legge n. 130/2022 (già modificato dalla legge n. 207/2024) disponendo una proroga di 12 mesi del termine di cessazione dall’incarico di giudice tributario per chi sarebbe cessato il 1° gennaio 2026 avendo compiuto almeno 73 anni entro il 31 dicembre 2025.
La norma “sposta in avanti” l’uscita di una quota di giudici che, a legislazione vigente, avrebbero lasciato l’incarico a inizio 2026.
In parallelo, il limite massimo di età (75 anni) viene mantenuto fino al 31 dicembre 2026.
L’emendamento precisa che dal 1° gennaio 2027 cessano i giudici che entro il 31 dicembre 2026 hanno compiuto almeno 72 anni.
Restano poi confermate le ulteriori tappe già previste (richiamate nel testo dell’emendamento):
- nell’anno 2027: cessazione al compimento del 72° anno;
- dal 1° gennaio 2028: cessazione se compiuti 71 anni entro il 31 dicembre 2027, oppure al compimento del 71° anno nel corso del 2028;
- a regime dal 1° gennaio 2029: cessazione al compimento del 70° anno (richiamo all’art. 11, comma 2, del d.lgs. 545/1992).
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2) Aumento trattamento economico presidenti
Il comma 3 modifica l’articolo 27 del d.lgs. 545/1992 rideterminando dal 2026 il trattamento economico dei 15 componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (anche se in quiescenza).Con il comma 4 si prevede lo stesso intervento nel Testo unico (d.lgs. 175/2024)
1) componenti eletti dai giudici tributari
Per questi componenti, il compenso annuo è fissato in misura corrispondente all’importo massimo attribuibile a un giudice tributario, indicato pari a 72.000 euro, su cui si applica la decurtazione del 10% prevista dall’art. 5, comma 3, del d.l. 78/2010.
Il testo precisa che nel triennio 2023-2025 i compensi liquidati erano già pari a 72.000 euro decurtati del 10%, quindi non si determinano nuovi o maggiori oneri per questa componente.
2) componenti eletti dal Parlamento (e il Presidente)
Qui si concentra l’impatto finanziario aggiuntivo:
- compenso annuo pari allo stipendio del magistrato tributario dopo 28 anni dalla nomina (come da tabella F-bis allegata al d.lgs. 545/1992);
- per il Presidente, importo aumentato del 50%; anche qui si applica la decurtazione del 10% ex d.l. 78/2010.
Il maggiore onere complessivo indicato dall’emendamento è pari a 108.139,77 euro annui, a decorrere dal 2026.
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