Speciale Pubblicato il 18/04/2011

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EDITORIALE - La settimana fiscale in breve dall'11 al 15 Aprile 2011

di Staff di Fiscoetasse

Le principali novità fiscali della settimana che si chiude il 15 aprile: * Nuovo estratto conto di Equitalia * Nuovo estratto conto di Equitalia a partire dall'8 aprile 2011 * banca d'Italia fissa le regole antiriciclaggio * Pubblicato modello SIRIA, per la cedolare secca * Detraibile l'Iva sulle fatture soggettivamente false se dimostrata la buona fede * Mutuo rinegoziato: detraibili gli interessi passivi del conto accessorio * Consolidato nazionale: la fusione o scissione delle società non fa perdere il riporto degli interessi indeducibili



Una breve sintesi delle novità fiscali della settimana da leggere con un colpo d'occhio:

- A partire dall'8 aprile 2011 nuovo estratto conto di Equitalia;
- Banca d'Italia fissa le regole antiriciclaggio;
- Pubblicato modello SIRIA per la cedolare secca
- Detraibile l'Iva sulle fatture soggettivamente false se dimostrata la buona fede;
- Mutuo rinegoziato: detraibili gli interessi passivi del conto accessorio;
- Consolidato nazionale: la fusione o scissione delle società non fa perdere il riporto degli interessi indeducibili

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La settimana del fisco in breve dall'11 al 15 aprile 2011

Nuovo estratto conto di Equitalia: con un Comunicato Stampa, l’Equitalia annuncia che a partire dall’8 aprile 2011 i contribuenti possono conoscere on line i dettagli dei propri debiti. Accedendo al servizio “Estratto conto on line”, messo a disposizione dalla società di riscossione e verificabile collegandosi al sito www.equitaliaspa.it, è infatti possibile approfondire i singoli tributi da pagare, con le informazioni sull’importo iniziale e su quello attuale, la ripartizione degli interessi e delle altre spese e l’indicazione di eventuali provvedimenti di annullamento o sospensione emessi dall’ente creditore. La conseguenza più importante del rinnovato servizio sta nel fatto che, conoscendo in maniera approfondita la natura dei tributi da pagare, sia il cittadino sia l’intermediario delegato si troveranno nella condizione di poter scegliere consapevolmente se e cosa chiedere in compensazione con il modello F24.

Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8 aprile 2011, il Provvedimento del 10 marzo 2011, emanato sulla base dell’art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2007. Con tale provvedimento la Banca d’Italia fissa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente e di registrazione, oltre che i cardini delle procedure e dei controlli interni diretti ad assicurare il rispetto delle regole antiriciclaggio o di prevenzione del finanziamento al terrorismo.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il modello per la "Denuncia per la registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili ad uso abitativo e relative pertinenze ed esercizio dell'opzione per la cedolare secca". Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica dal locatore o tramite un intermediario abilitato con lo specifico software “SIRIA” (Servizio Internet per la registrazione dei contratti relativi a immobili adibiti ad Abitazione).

Da segnalare la decisione della Corte di Cassazione in tema di frode carosello: con la Sentenza n. 8132 dell’11 aprile 2011, la Corte ha, infatti, stabilito che potrà detrarre l'IVA, il contribuente che riceve fatture soggettivamente false, qualora dimostri la propria buona fede nell'acquisto della merce e, quindi, la sua ignoranza incolpevole circa la frode perpetrata. L'Amministrazione finanziaria avrà invece l'onere di evidenziare gli elementi sulla base dei quali ritiene sussistere il coinvolgimento del contribuente acquirente nella frode, mentre il giudice di merito dovrà descrivere fatti ed elementi addotti dalle parti e le ragioni che consentono di condividere, sulla base di questa situazione, la colpevolezza o meno dell'acquirente.

I contribuenti che hanno rinegoziato un mutuo possono detrarre gli interessi passivi legati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’abitazione principale, indipendentemente dalla circostanza che siano corrisposti mediante un conto di finanziamento accessorio o derivanti dallo stesso, nel limite massimo di 4.000 euro. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 43/E del 12 aprile 2011. In sostanza, la rinegoziazione, prevista da una convenzione firmata nel 2008 da Abi e ministero dell’Economia e delle Finanze, trasforma l’originario mutuo a tasso variabile (che deve essere stipulato prima del 29 maggio 2008) in un prestito a rata fissa, spostando in avanti nel tempo la sua scadenza. La differenza tra la rata dovuta in base al piano di ammortamento iniziale stabilito con la banca e quella rinegoziato viene addebitata su un altro conto, il conto di finanziamento accessorio.

Con Risoluzione n. 42/E del 12 aprile 2011, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che nelle ipotesi di fusione e scissione di società aderenti ad un consolidato nazionale che non si interrompe, si mantengono i limiti al riporto degli interessi indeducibili, previsti dall'art. 172, comma 2, TUIR. Tra gli operatori era sorto il dubbio a seguito di quanto precisato dalla Circolare n. 9/2010, nella quale era indicato che in presenza di operazioni di fusione e scissione che non interrompono la tassazione di gruppo, le disposizioni limitative al riporto delle perdite trovano applicazione solo con riferimento a quelle "pregresse" all'ingresso nel regime consolidato nazionale.


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