Speciale Pubblicato il 07/12/2010

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Ricorso al preavviso di fermo amministrativo dell’auto - Sent. Cass. n. 11087/2010

Possibile presentare ricorso già alla notifica del preavviso di fermo amministrativo dell’auto in caso di mancato pagamento: così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 11087/2010



Un contribuente ha ricevuto preavviso di fermo amministrativo a carico della sua auto, ai sensi dell’art. 86, D.P.R. n. 602 del 1973 e subito ha proposto ricorso dinanzi al giudice di pace.

Il giudice si è pronunciato sulla legittimità del provvedimento impugnato, soltanto entro limiti in cui il fermo fosse garanzia di crediti extratributari (per i quali non è competente il giudice tributario) e ha annullato perciò il preavviso di fermo per la riscossione di crediti da sanzioni amministrative, derivanti da violazioni del codice stradale.

Equitalia presenta allora ricorso per Cassazione, ponendo tre quesiti:

  1. nel caso di impugnazione di preavviso di fermo amministrativo è competente il giudice tributario o il giudice ordinario?
  2. il preavviso assume il valore di comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo e, quindi, è un atto impugnabile con autonomo ricorso?
  3. Il destinatario del preavviso di fermo può opporsi ad esso con ricorso o deve aspettare l’iscrizione per opporsi?
La Corte di Cassazione, analizzati i quesiti posti, decide che il ricorso di Equitalia non può trovare accoglimento: è possibile il ricorso già con la notifica del semplice preavviso di fermo amministrativo

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Commento alla Sentenza della Cassazione n. 1087/2010

Per un approfondimento dell'argomento scarica il documento di commento al link: Ricorso contro preavviso di fermo amministrativo dell’auto - Sent. Cass. n. 11087/2010


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