Speciale Pubblicato il 23/11/2010

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CAS.SA COLF assistenza sanitaria per colf e badanti

di Studio Giorgi e Vitelli - Consulenti del Lavoro

Dal 1° luglio 2010 l'iscrizione alla “CAS.SA COLF” assistenza sanitaria per colf e badanti è obbligatoria per tutti i lavoratori domestici



Dal 1° luglio 2010 è attiva la “CAS.SA COLF, la Cassa Sanitaria Collaboratori Familiari prevista dal CCNL di categoria del 16/02/2007.

La “CAS.SA COLF” ha lo scopo di gestire i trattamenti assistenziali ed assicurativi, integrativi aggiuntivi e/o sostitutivi delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie a favore dei dipendenti collaboratori familiari.
L'iscrizione alla “CAS.SA COLF” è obbligatoria per tutti i lavoratori domestici.
Per essere iscritti, è sufficiente dimostrare, al momento della richiesta delle prestazioni, di aver provveduto ai versamenti dei contributi. Non è dunque necessario compilare alcuna modulistica.
I contributi da versare ammontano a € 0,03 euro all'ora, suddivisi in € 0,02 a carico del datore di lavoro e € 0,01 euro a carico del lavoratore.
Il versamento dei contributi alla “CAS.SA COLF” è effettuato dal datore di lavoro trimestralmente, entro gli stessi termini di scadenza dei contributi previdenziali INPS e con le stesse modalità. L'INPS, in questo caso, riscuote in nome e per conto della “CAS.SA COLF” la quale è tenuta ad informare gli iscritti sulle prestazioni e a verificare la correttezza del pagamento.
Il versamento viene effettuato con le stesse modalità già previste per i contributi previdenziali INPS, ovvero:
• tramite bollettino di conto corrente postale, sommando l'importo dovuto a “CAS.SA COLF” ai contributi previdenziali e indicando F2 nella casella C.ORG;
• on-line sul sito internet www.inps , determinando manualmente il contributo “CAS.SA COLF” e poi sommandolo ai contributi previdenziali da versare, e indicando F2 nella casella C.ORG.

L’INPS ricorda che i bollettini inviati sono precompilati in base ai dati precedentemente comunicati dal datore di lavoro all’Istituto previdenziale per cui, per il versamento dei contributi alla “CAS.SA COLF”, dovranno essere utilizzati i bollettini in bianco.

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Prestazioni per i lavoratori domestici

“CAS.SA COLF” provvede a corrispondere, ai lavoratori domestici iscritti, un’indennità giornaliera in caso di ricovero, dovuto a malattia o infortunio, con e senza intervento chirurgico, di ricovero per parto, convalescenza nella seguente misura:
a) in caso di ricovero con pernottamento, dovuto a malattia, infortunio o parto in istituti di cura pubblici o privati, un'indennità di € 20,00 euro per ciascun giorno di ricovero successivo al secondo giorno e per un periodo non superiore a 20 giorni per persona e per anno civile. L'indennità non è corrisposta in caso di ricovero in forma di day-hospital;
b) in caso di ricovero con pernottamento, dovuto a malattia od infortunio o parto con intervento chirurgico, in Istituti di cura pubblici o privati, di durata pari o superiore 3 giorni, una indennità di € 20,00 per ogni giorno di convalescenza, dopo la dimissione dall’istituto di cura, per il numero di giorni pari a quelli certificati dal medico, con un massimo di 10 giorni per persona e per anno civile.

“CAS.SA COLF” provvede, inoltre, al rimborso integrale dei ticket sanitari, per le prestazioni ad alta specializzazione, effettuate presso le strutture del servizio sanitario nazionale.
Il lavoratore domestico ha diritto alle prestazioni della “CAS.SA COLF” qualora a suo nome siano stati regolarmente versati con continuità, anche da datori di lavoro differenti, contributi relativamente ai quattro trimestri precedenti al trimestre durante il quale è occorso l’evento (ricovero, convalescenza, pagamento ticket, ecc. ecc.) e purché l’importo complessivo dei contributi versati in questi quattro trimestri non risulti inferiore a € 25,00, che corrispondono a 834 ore. Lavorando 4 ore al giorno, il diritto alla prestazione matura circa dopo un anno di servizio.

Prestazioni per i datori di lavoro domestici

“CAS.SA COLF” stipula una polizza assicurativa nell’interesse del datore di lavoro in forza della quale viene garantita una copertura, in caso d’infortunio del quale egli sia civilmente responsabile, fino ad un massimale di € 50.000 per ciascun sinistro e per anno civile, nonché la morte o l'invalidità permanente, oltre al rimborso delle spese legali.
La garanzia opera anche per il cosiddetto rischio "in itinere", cioè in caso di infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Le modalità sono le stesse dell’Inail.

Dall’assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali e i danni provocati, a terzi, dai collaboratori domestici.



TAG: Contributi Previdenziali Lavoro Dipendente