Dopo il messaggio INPS (2449/2025) che comunicava il rilascio del modulo telematico per la domanda di riduzione del 50% dei contributi previdenziali per artigiani, commercianti e loro collaboratori che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle gestioni autonome, previsto dall'ultima legge di bilancio 8 art. 1, comma 186, della legge n. 207/2024 ), dall'8 agosto 2025 (v. i dettagli all'ultimo paragrafo) , con il Messaggio n. 2954 del 6 ottobre 2025, l’INPS ha integrato le istruzioni.
La novità principale riguarda l’estensione dei profili abilitati alla presentazione della domanda, che oltre ai profili “cittadino” e “consulente/commercialista” comprende ora anche il profilo “associazioni”, consentendo così alle associazioni di categoria di inoltrare le istanze per conto dei propri associati.
Inoltre, è stata formalizzata la possibilità di presentare la domanda tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), utilizzando il modulo telematico “Riduzione 50% ART-COM 2025”. L’INPS ha infine chiarito che l’accesso con il profilo “cittadino” è riservato esclusivamente al titolare della posizione aziendale, che può presentare la domanda per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare.
Vediamo di seguito tutte le istruzioni e le regole generali già fornite con la circolare INPS n. 83 del 24 aprile 2025 .
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1) Sconto contributi artigiani e commercianti 2025: beneficiari
La legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) introduce una nuova agevolazione contributiva a favore dei lavoratori autonomi che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
La misura consiste nella riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale per trentasei mesi.
Sono destinatari dell'agevolazione:
- Titolari di imprese individuali e familiari, anche in regime forfettario;
- Soci di società di persone o di capitali (ad esempio S.r.l.);
- Coadiuvanti e coadiutori familiari.
È fondamentale che l’attività sia avviata e iscritta entro il 31 dicembre 2025.
Sono compresi anche coloro che, pur avviando formalmente l’attività a fine 2025, completano l’iscrizione entro i termini di legge (entro 30 giorni, ad esempio entro il 19 gennaio 2026 per attività iniziate il 20 dicembre 2025).
ATTENZIONE viene specificato che possono accedere al beneficio anche i collaboratori familiari che iniziano a lavorare nel 2025 in imprese già esistenti.
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2) Misura, durata e gestione della riduzione contributiva 2025
La circolare precisa che la riduzione riguarda solo l'aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), mentre rimangono dovuti integralmente:
- Il contributo di maternità (7,44 euro annui);
- L'aliquota aggiuntiva per la cessazione dell'attività commerciale (per i commercianti).
La durata dell’agevolazione è di 36 mesi, calcolata dalla prima iscrizione alla gestione previdenziale. Il diritto alla riduzione si mantiene anche in caso di:
- Cambio d’impresa o di attività;
- Passaggio dalla gestione artigiani a quella commercianti (e viceversa);
- Variazioni anagrafiche (come il cambio di sede) che non comportano la cancellazione dalla gestione.
Importante: la continuità contributiva è essenziale. Se l'iscrizione si interrompe anche solo per un mese, si perde il diritto al beneficio.
In sintesi:
| Descrizione | Importo Ordinario | Importo Agevolato (50%) |
|---|---|---|
| Minimale di reddito 2025 | € 18.555,00 | N/D |
| Contributo IVS annuo (24%) | € 4.453,20 | € 2.226,60 |
| Contributo maternità annuo | € 7,44 | € 7,44 (non ridotto) |
| Aliquota aggiuntiva commercianti (indennizzo cessazione) | 0,48% | Non ridotta |
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3) Compatibilità con altri regimi agevolativi
La riduzione contributiva prevista non è cumulabile con altre agevolazioni che comportano riduzioni di aliquota, come:
La riduzione del 50% per artigiani e commercianti over 65 pensionati;
Il regime contributivo forfettario previsto dalla legge n. 190/2014.
ATTENZIONE Se un soggetto ha richiesto il regime forfettario prima della pubblicazione della circolare, può comunque optare per la nuova riduzione, rinunciando al forfettario. In tal caso, potrà riprendere il regime forfettario al termine dei 36 mesi.
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4) Sconto contributivo : limiti "de minimis"
L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti degli aiuti de minimis stabiliti dal Regolamento UE 2023/2831:
Massimale complessivo: 300.000 euro nell’arco di tre anni;
Il limite deve essere rispettato considerando anche eventuali altri aiuti ricevuti dalla stessa "impresa unica" (società collegate, controllate, ecc.).
L’INPS registrerà le agevolazioni nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Da notare che il 2025 vede l'adeguamento del regime agevolativo alle nuove regole europee introdotte dal regolamento 2023/2831, aumentando il massimale rispetto ai limiti precedenti.
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5) Regole per la domanda
Come anticipato, la domanda di esonero da parte del titolare del nucleo aziendale, va effettuata accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e compilando il modulo “Riduzione 50% ART-COM 2025”, con le credenziali SPID CIE o CNS
Il percorso digitale è il seguente “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” > “Utilizza lo strumento”
ATTENZIONE: Nella prima fase l’accesso è consentito con i profili “cittadino” e “consulente/commercialista” mentre con successivo messaggio sarà resa nota la possibilità di accesso con altri profili.
Il modulo prevede l'autocertificazione dei requisiti sopradescritti, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, , nel modulo di presentazione della domanda.
Nella domanda si dichiara anche di non avere superato l'importo di aiuti concedibili indicati nel regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, sugli aiuti de minimis.
Il messaggio informa anche che la riduzione è opera in maniera continuativa per trentasei mesi e nel caso in cui nel corso del tempo si determini una variazione del codice aziendale (ad esempio, per spostamento di provincia dell’attività o per iscrizione a una diversa gestione speciale autonoma) non sarà necessario per il beneficiario presentare una nuova domanda.