Speciale Pubblicato il 15/05/2010

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Gli Studi di Settore e l'esercizio di piu' attività

di Rag. Lumia Luigia

La multi-attività non è piu' soggetta all'obbligo di annotazione separata per la compilazione degli studi di settore. La regola dal 2008 è la prevalenza. Ma attenzione alle regole per stabilire quale modello di studio deve essere compilato.



I contribuenti che esercitano due o piu’ attività di impresa, a decorrere dal periodo di imposta 2008 non hanno piu’ l’obbligo di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore.
Ma quali regole devono seguire i contribuenti che esercitano piu’ attività, sia quando rientrano nello stesso studio di settore che in studi diversi?

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L'annotazione separata dei ricavi per l'individuazione dell'attività prevalente

La regola che si applica al 2008 fa riferimento alla prevalenza dei ricavi derivanti dall’attività soggetta allo studio.
Occorre pertanto annotare separatamente i ricavi derivanti dalle attività esercitate per potere determinare l’incidenza dei ricavi delle attività non prevalenti sui ricavi totali.

-  Se i ricavi delle attività non prevalenti sono inferiori al 30% si applica lo studio di settore dell’attività prevalente con le regole relative all’accertamento uguali a quelle che si applicano ai soggetti con una sola attività,

-  Mentre invece i ricavi delle attività non prevalenti superano il 30% si applica sempre lo studio relativo all’attività prevalente ma con delle limitazioni:
  o La mancata congruità non potrà essere utilizzata dall’Ufficio ai fini dell’accertamento ma servirà solo come indicatore da inserire per le liste dei controlli da effettuare con le ordinarie metodologie;
  o La congruità, non farà beneficiare il contribuente della norma che inibisce l’accertamento, quando i ricavi accertati presuntivamente sono pari o inferiori al 40% dei ricavi o compensi dichiarati, con un massimo di 50 mila euro. (art.4bis art.10 L. 146/1998)

Si precisa che, ai fini della verifica del superamento o meno della predetta quota del 30 per cento, occorre fare riferimento alla somma dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), e) ed f) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che sono:
- i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
- i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
- i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

nonché le variazioni delle rimanenze relative ad opere forniture e servizi di durata ultrannuale.

La compilazione del modello dei dati rilevanti

I contribuenti multi-attività non comprese nel medesimo studio di settore e con ricavi delle attività non prevalenti superiori al 30 per cento dell’ammontare dei ricavi dichiarati, hanno l’obbligo di inviare il modello relativamente al codice dell’attività prevalente, compilando l’apposito prospetto delle “Imprese multiattività”.

I dati contabili ed extracontabili da indicare nel predetto modello dovranno essere forniti avendo riguardo al complesso dell’attività d’impresa esercitata.

Pertanto, per il periodo d’imposta 2009, i contribuenti che esercitano prevalentemente una attività d’impresa soggetta a studi di settore e un’altra soggetta a parametri e da quest’ultima derivino ricavi superiori al 30 per cento di quelli complessivamente dichiarati, sono tenuti alla compilazione del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativo all’attività prevalente.

Esempi:

esempio n. 1

- Ricavi derivanti dall’attività A (studio UD47U) 300.000 (54%);
- Ricavi derivanti dall’attività B (soggetta a parametri) 250.000 (46%)
Totale ricavi 550.000

Il contribuente, in tale ipotesi, dovrà compilare l’allegato studio di settore UD47U, con l’indicazione dei dati (contabili ed extracontabili) riferiti all’intera attività d’impresa esercitata.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui il contribuente eserciti più attività di impresa comprese nel medesimo studio di settore, la prevalenza rispetto ai ricavi deve essere intesa con riferimento alla somma dei ricavi relativi alle predette attività.

Esempio n. 2

- Ricavi derivanti dall’attività A (studio UM21E) 150.000 (23%)
- Ricavi derivanti dall’attività B (studio UM21E) 200.000 (31%)
- Ricavi derivanti dall’attività C (soggetta a parametri) 300.000 (46%)
Totale ricavi 650.000

Il contribuente, in tale ipotesi, dovrà compilare il modello studi di settore UM21E con l’indicazione dei dati riferiti all’intera attività d’impresa esercitata, in quanto i ricavi derivanti dalle attività soggette allo studio di settore UM21E (54%) sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dalle attività soggette a parametri (46%).

Alcune avvertenze sulle modalità di indicazione dei "dati rilevanti" per gli studi di settore

- I dati da indicare nel modello studi tengono conto di dati variabili sia contabili che extra contabili;

- i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono comunicare i dati con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d’imposta;

- i contribuenti che hanno cessato l’attività e quelli che hanno ripreso l’attività entro sei mesi dalla cessazione nel periodo di imposta successivo, devono comunicare i dati, tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di cessazione dell’attività;

- I dati strutturali da comunicare sono quelli che risultano dalle scritture contabili senza tenere conto delle eventuali variazioni fiscali; mentre i dati contabili da indicare nel quadro F o G e nel quadro X devono tenere conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall’applicazione di disposizioni tributarie. (ad esempio i dati delle auto devono tenere conto delle limitazioni previste dall’art. 164 del TUIR);

- il riferimento alle spese “sostenute”, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d’impresa, è quello di competenza, mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.


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