Speciale Pubblicato il 01/06/2010

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Il contratto di locazione: come procedere con la registrazione

di Rag. Lumia Luigia

I contratti di locazione dei beni immobili devono essere obbligatoriamente registrati entro 30 giorni dalla data di stipula. Sfuggono a tale obbligo solo i contratti di durata pari o inferiore a trenta giorni.



Per tutti i contratti di locazione e di affitto di beni immobli è previsto l'obbligo di registrazione. Sono esenti dall'obbligo della registrazione solo i contratti di durata pari o inferiore a trenta giorni. La registrazione deve essere effettuata entro il termine di 30 giorni dalla data della stipula.


Le parti contraenti (locatore e conduttore) sono, quindi, tenute a registrare l’atto presso qualsiasi Ufficio delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di locazione. Sono previsti diversi tipi di contratti ma i principali sono:

La registrazione può essere effettuata secondo due modalità:

- Registrazione telematica;
- Registrazione manuale presso l' Agenzia delle Entrate.

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Registrazione Telematica del contratto di locazione: obbligo solo per i grandi proprietari

La procedura telematica consente di procedere con la registrazione del contratto di locazione via on-line e al contestuale pagamento sempre telematico dell’imposta di registro, del bollo e di eventuali interessi e sanzioni.
Questa procedura diventa obbligatoria nel caso di possessore di almeno 100 immobili.
Le registrazioni e i pagamenti possono essere effettuati:

Registrazione cartacea del contratto di locazione

La registrazione del contratto puo' essere effettuata anche manualmente recandosi ad un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia, portando con sè i seguenti documenti:

Quali sono i costi e come versare l'imposta di registro

La registrazione del contratto di locazione comporta una serie di spese che possiamo indicare come segue:

Imposta di Registro, che varia a seconda dell’immobile locato:
È previsto, per il primo anno, un importo minimo di versamento d'imposta di 67 euro.

Le Marche da bollo da € 14,62 ( una ogni 4 facciate scritte oppure ogni 100 righe) Le parti contraenti sono solidalmente obbligate al pagamento dell’intera somma dovuta per la registrazione del contratto.
Per i contratti di locazione, di durata pluriennale si può scegliere:
Chi sceglie di pagare per tutta la durata del contratto, può usufruire di uno sconto, che consiste in una detrazione dall’imposta dovuta, in misura percentuale, pari alla metà del tasso di interesse legale (attualmente pari all’1%) moltiplicato per il numero delle annualità.
Per le cessioni, proroghe e risoluzioni di contratti già registrati, i contraenti devono versare un imposta, pari a 2% oppure 1% se la locazione è effettuata da soggetti passivi IVA, entro 30 giorni utilizzando per il pagamento il modello F23 e presentare l’attestato di versamento, entro 20 giorni dal pagamento, allo stesso ufficio dove si è registrato il contratto.
Se si tratta di cessione o risoluzione anticipata bisogna versare l’imposta € 67,00, sempre tramite il modello F23.

Sanzioni per l’omessa registrazione

Non procedere alla registrazione del contratto oppure omettere o tardare il versamento dell’imposta di registro, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa. Le sanzioni previste vanno da un minimo del 30% dell’imposta per tardivo versamento dell’imposta, al 240% per l’omessa registrazione del contratto e un massimo del 400% per il parziale occultamento del canone.
È prevista la possibilità di rimediare tramite il “ravvedimento operoso”, se la violazione non è stata già contestata. Si tratta di un istituto che consente di correggere spontaneamente agli errori o illeciti, versando l’eventuale imposta dovuta con una riduzione  delle sanzioni e il pagamento degli interessi di mora, calcolati al tasso legale annuo (attualmente pari a 1%).

Se si tratta di tardiva registrazione del contratto la violazione può essere regolarizzata:

Se si tratta invece di tardivo pagamento dell’imposta, per regolarizzarsi occorre versare, oltre l’imposta non pagata:


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