Speciale Pubblicato il 15/06/2010

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La detrazione del 55% per risparmio energetico non si cumula con altri incentivi analoghi

di Rag. Lumia Luigia

L'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 3/E del 26.01.2010, ha chiarito che nel caso in cui un contribuente abbia sostenuto delle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico dell’edificio, a partire dal 1° gennaio 2009, dovrà scegliere se usufruire della detrazione del 55% oppure di altri incentivi eventualmente previsti.



L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 3/E del 26.01.2010, ha chiarito che nel caso in cui un contribuente abbia sostenuto delle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico dell’edificio, a partire dal 1° gennaio 2009, dovrà scegliere se usufruire della detrazione del 55% oppure di altri incentivi eventualmente previsti.
La Finanziaria 2007 ha previsto la possibilità di usufruire della detrazione dal reddito del 55% delle spese sostenute per determinati tipi di interventi eseguiti su edifici già esistenti e finalizzati al risparmio energetico dell’edificio stesso.
Tale detrazione:

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Cosa cambia dal 01/01/2009

Nel caso in cui il contribuente abbia sostenutodelle spese per interventi di risparmio energetico, a partire dal 1° gennaio 2009, dovrà effettuare una scelta:
Dal 1° gennaio 2009, infatti, la detrazione del 55%, agevolazione introdotta a livello statale, è divenuta non più compatibile con eventuali altri incentivi della stessa fattispecie riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli Enti locali.
Con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica degli edifici già esistenti, in particolare, sono state introdotte alcune agevolazioni sia da parte della Comunità europea, che da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.
Il D. Lgs. n. 115 del 30.05.2008, decreto di recepimento della direttiva comunitaria 2006/32/CE, ha stabilito che dal 1 gennaio 2009, gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, ha chiarito che:
Le uniche eccezioni a questo divieto di cumulabilità, stando a quanto disposto dal citato art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 115/2008, sono:
- i certificati “bianchi”, cioè titoli di efficienza energetica di valore pari alla riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguita sulla base delle tipologie di intervento;
- gli incentivi di diversa natura, sempre nei limiti massimi individuati da appositi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico.
La detrazione del 55% resta, infatti, cumulabile con questi due tipi di incentivi.

Altri incentivi con cui la detrazione del 55% non è cumulabile

Si ritiene utile ricordare che la detrazione del 55% non è, altresì, cumulabile con:
La detrazione del 55% è, invece, compatibile con l’applicazione di aliquote IVA ridotte. Infatti per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici, non sono state introdotte particolari disposizioni in merito alla aliquota IVA applicabile … per individuare l'aliquota IVA in concreto applicabile, si rende necessario tener conto di come l'intervento di riqualificazione energetica attuato sull'edificio sia qualificabile sotto il profilo edilizio (manutenzione, ristrutturazione ecc).


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