Speciale Pubblicato il 09/01/2010

Tempo di lettura: 5 minuti

Studi di settore - divieto di abuso di diritto o divieto di abuso di potere?

di Rag. Alberto Moraglia - www.studiomoraglia.it

Divieto di abuso di diritto o divieto di abuso di potere?  Citiamo due sentenze della Cassazione, di cui una delle Sezioni Unite: SS.UU. Decisione numero 26635 del 18 dicembre 2009 e Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 13 maggio 2009 n.10981.



Divieto di abuso di diritto o divieto di abuso di potere? Citiamo due sentenze della Cassazione, di cui una delle Sezioni Unite: SS.UU. Decisione numero 26635 del 18 dicembre 2009 e Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 13 maggio 2009 n.10981.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Studi di Settore:

Citiamo due sentenze della Cassazione, di cui una delle Sezioni Unite: SS.UU. Decisione numero 26635 del 18 dicembre 2009 e Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 13 maggio 2009 n.10981.

La massima più recente è in materia di STUDI DI SETTORE e recita:

“La procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravita`, precisione e concordanza non e` ex lege determinata in relazione ai soli standard in se` considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullita` dell’accertamento, con il contribuente (…), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realta` economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruita`) della motivazione dell’accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell’attivita` accertativa siano stati disattesi. Il contribuente ha, nel giudizio relativo all’impugnazione dell’atto di accertamento, la piu` ampia facolta` di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice puo` liberamente valutare tanto l’applicabilita` degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall’ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente.”.

La seconda massima, quella del maggio 2009, è in tema di ABUSO DEL DIRITTO e così si esprime:

"Il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici. Tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati, nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell'imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge stessa, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali. Esso comporta l'inopponibilità del negozio all'Amministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall'operazione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimento dell'operazione".
In sintesi – ed in sostanza – per la Suprema Corte gli “studi” hanno natura puramente presuntiva, rappresentando un mero indicatore di un possibile comportamento tributario illecito del contribuente.

Una bella pronuncia che, se non avrà (presumiamo, purtroppo) non sempre effetti concreti nell’atteggiamento degli Uffici sull’argomento, almeno conferma autorevolmente e ribadisce l’im- postazione interpretativa della stessa Corte la quale, già nel luglio del 2009, si esprimeva nel senso poi racchiuso nell’attuale sentenza (vedasi il pregevolissimo lavoro dell’”Ufficio Massimario della Cassazione - Relazione n. 94 del 9 luglio 2009”).

Molti contribuenti potranno trovare, così, un nuovo supporto giurisprudenziale che dovrebbe essere efficace e, soprattutto, saranno dotati - in sede di confronto nelle procedure di “concordato per adesione” con l’Agenzia delle Entrate – di un supporto ancora più completo di quanto, peraltro, già non fosse disponibile nella dottrina ed in parte della giurisprudenza.
Questo riconoscimento della sostanziale “obbligatorietà” di un adeguato contraddittorio a suffragio di un’azione accertatrice attuata dall’Ufficio con il mezzo degli studi di settore, è un passo avanti inequivocabile ed un punto fermo – per l’Amministrazione Finanziaria e per i contribuenti - di cui già si era avuta evidenza in qualche coraggiosa e lungimirante pronuncia di merito, in linea con l’orientamento (latente o “in itinere”) della giurisdizione di legittimità.

Perché leghiamo questa sentenza sugli Studi con quella sul divieto di abuso del diritto?

Perché quella sentenza ci ha lasciato perplessi, nella primavera di quest’anno, più che altro per gli effetti dirompenti che ne sono sortiti e per quelli che ne sortiranno. Ci è quasi sembrato che la Cassazione avesse dotato gli Uffici di un’ampia “licenza di caccia” (metaforicamente si spera), di un lasciapassare per disattendere – magari “con generosità” – scelte e comportamenti del contribuente, sollevando in sede contenziosa (quindi non a bocce ferme) questioni e casi giuridici non idoneamente tutelati sotto il profilo del diritto di difesa.

Abusare del diritto (lo dice il verbo stesso) non può essere ne’ una cosa buona ne’ una faccenda raccomandabile e, tuttavia, i confini tra l’abuso e l’utilizzo ragionato e strategico – in campo tributario soprattutto – di una norma sono sfumati, a volte sfocati. Vi è più d’una occasione dove, senza scomodare ne’ la simulazione ne’ la dissimulazione, il contribuente può – lecitamente – scegliere l’uno o l’altro comportamento, senza che ciò debba per forza voler dire che stia “abu- sando” di una norma fiscalmente più vantaggiosa.

Gli operatori del diritto – tributario nella fattispecie – ben sanno di cosa stiamo parlando.
Ripetiamo, fuori dal caso dell’elusione manifesta e dell’abuso effettivo, vedersi contestato un comportamento (legittimo e lecito) quale illegittimo ed illecito, solo perchè ci si è avvalsi del – sacrosanto diremmo - diritto di optare per un onere inferiore (a parità di condizioni), ci sembra davvero un’esagerazione, probabilmente neppure voluta - negli effetti potenzialmente aberranti – dallo stesso legislatore.
Perchè la verifica sull’eventuale abuso del diritto non si trasformi in un palese “abuso di potere” (anch’esso deplorevole e financo illegittimo) auguriamoci che il buon senso e la tutela della buona fede abbiano ragione della rigidità e dell’eccessiva - ed a volte immotivata – “fiscalità”.
In fondo, con la sentenza del 18 dicembre scorso, la Cassazione finisce per raccomandare agli Uffici di “mediare” l’azione (doverosa) con un consapevole (reciproco) approfondimento delle singole questioni concrete. Un bello “Stop” ad eventuali tendenze ad abusare del potere accertativo degli Uffici.

Che ciò sia dunque di buon auspicio per meglio definire - senza nulla togliere alla tutela del diritto (anche tributario, dunque) - la nuova e già “vexata-quaestio” dell’abuso del diritto, così di moda e, crediamo, anche così pericolosa.

(Alberto Moraglia – Silvana Ansaldi – www.studiomoraglia.it )



TAG: ISA - Indici sintetici di affidabilità