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PMI E START UP INNOVATIVE: LE NOVITÀ IN ARRIVO NEL DDL APPROVATO

PMI e Start up innovative: le novità in arrivo nel DDL approvato

PMI e Start up innovative: cosa prevede il DDL approvato in prima lettura il 19 luglio

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La Camera, con 243 voti favorevoli e 46 astenuti, ha approvato in data 19 luglio in prima lettura, la proposta di legge che ha l’obiettivo di potenziare l’investimento in PMI e Start up innovative sfruttando la leva fiscale. 

Nel dettaglio il DDL composto da 4 articoli prevede quanto segue.

Dopo una chiara identificazione dei destinatari della misura, ossia:

  • le Start up,
  • e le PMI innovative, 

facendo riferimento all’attuale disciplina, rispettivamente l’articolo 25, comma 2, del Dl 179/2012 e l’articolo 4 del Dl 3/2015, con l'art 2 si stabilisce che, per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall’im­posta sul reddito delle persone fisiche qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione. 

Il credito d’imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta succes­sivi. 

In particolare, le disposizioni si appli­cano agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Con l’articolo 3, modificando all’articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si interviene sulla detassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in:

  • Start up 
  • e Pmi innovative 

acquisite con sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni. 

Si prevede che, la detassazione è mantenuta solo per gli investimenti con detrazione al 30% e non per quelli in de minimis con detrazione al 50%.

Relativamente alle PMI innovative viene aggiunta la condizione che si tratti di PMI non quotate e che non abbiano operato in alcun mercato, o vi operano da meno di sette anni, o necessitano di un investimento iniziale superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni. 

La stessa detassazione spetta per i redditi di capitale di persone fisiche che investono in Oicr, residenti in Italia, Ue o See, che investono prevalentemente in start up o pmi innovative. 

Infine con l’articolo 4 si innalza da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (Sis).

Tag: PMI - START UP E CROWDFUNDING PMI - START UP E CROWDFUNDING

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