HOME

/

FISCO

/

DEFINIZIONE LITI PENDENTI 2023

/

LITI PENDENTI CON L'AGENZIA: SCOMPUTABILI LE SOMME VERSATE DAL TERZO PIGNORATO

Liti pendenti con l'Agenzia: scomputabili le somme versate dal terzo pignorato

Liti pendenti in cui è parte l'Agenzia: sono definibili quelle in cui vi è stato pagamento di somme dal terzo pignorato. Le eccedenze rispetto alla definizione non si rimborsano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risposta a interpello n 349 del 19 giugno le Entrate chiariscono dubbi per un caso di definizione agevolata dei giudizi tributari con versamenti eseguiti dal terzo pignorato.

Nel dettaglio si ritiene, che il testo del comma 196 non legittimi in alcun modo che lo scomputo delle somme versate debba intendersi limitato agli importi pagati dal debitore, con esclusione dei terzi.

Ne  deriva,  nell'ipotesi di  accesso alla  definizione  agevolata dei  giudizi tributari e versamento delle somme nei tempi e modalità prescritte dalle  norme che ne  regolamentano  l'istituto,  l'impossibilità  di ottenere la  restituzione degli  importi corrisposti dal terzo pignorato.

L'istante  riferisce di  aver  impugnato un  avviso di  accertamento con cui  la Direzione provinciale di [...] ha rettificato, con riferimento all'anno di imposta 2006, le dichiarazioni ai fini IRES, IRAP ed IVA.

La decisione di primo grado, favorevole alla società, è stata riformata dal giudice di seconde cure, che ha quindi accolto l'appello proposto dall'Ufficio. 

Attualmente il giudizio risulta pendente dinanzi alla Corte di cassazione a seguito del ricorso proposto dalla società il [...] luglio 2020. 

L'istante fa presente che, nelle more, con cartella di pagamento emessa all'esito del giudizio di secondo grado, l'Agenzia delle entrate ­riscossione ha richiesto il  pagamento  delle  somme dovute  in esecuzione della  sentenza  della Commissione tributaria regionale. Successivamente, sempre l'Agente della riscossione ha notificato un  atto di pignoramento presso terzi, ai sensi dell'articolo 72­bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in ragione del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto dall'istante presso tale banca, ottenendo dal terzo pignorato il versamento integrale delle somme iscritte a ruolo.

Il pagamento, dunque, è avvenuto ­ a dire dell'istante ­ contro la sua volontà, pur avendo dato disposizioni alla banca di non effettuare il versamento. 

Ciò premesso, l'istante manifesta l'intenzione di definire la lite pendente ai sensi dell'articolo  1,  commi  da  186  a  204,  della legge  29 dicembre 2022,  n. 197 e chiede chiarimenti,  con rifermento al  caso prospettato, circa le sue modalità applicative.

Le entrate hanno chiarito che il comma 196 stabilisce che «Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa». 

Con  riferimento alle  ''somme  scomputabili'' dagli  importi  dovuti  ai  fini della definizione in parola, restano valide le indicazioni fornite con la circolare 1° aprile 2019,  n. 6/E, a commento della definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 ­ convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 dicembre 2018, n. 136 ­ che, al comma 9, reca una disposizione del medesimo tenore. 

Al  paragrafo  5.2  di  tale  documento  di  prassi  si  precisa  che,  «Possono essere scomputati tutti gli importi di spettanza dell'Agenzia delle entrate pagati, in particolare, a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi, sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si intende definire»

Pertanto, lo scomputo, ammesso espressamente dal comma 196 con riferimento alle  somme versate ''a qualsiasi  titolo'',  si intende comprensivo di  tutti gli  importi pagati ­di spettanza dell'ente creditizio ed ancora in contestazione ­ancorché, dunque, il pagamento  non sia  stato eseguito direttamente dal  debitore o per suo conto  e, conseguentemente,  anche  delle  somme versate dal terzo pignorato, come  nel  caso  di specie, in ottemperanza alla richiesta dell'Agente della riscossione. 

Il pagamento eseguito dal terzo pignorato, quindi, non preclude, in linea teorica, la possibilità  di definire la  controversia essendo,  come detto, le somme in  oggetto scomputabili dal  dovuto­ ma  ne esclude il  rimborso,  ancorché  si  tratti  di  importi eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

A ciò si aggiunge che a nulla rileva l'asserita circostanza che il pagamento sia stato eseguito dal terzo contro la volontà dello stesso istante, non assumendo alcuna rilevanza giuridica la  mera  ''opposizione  verbale'', dal  momento  che  l'ordinamento  predispone degli strumenti giuridici ad hoc volti ad evitare il prosieguo dell'attività di riscossione coattiva.

Ai sensi dell'articolo 62­bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.  546,  «La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata disospenderne in tutto o in parte l'esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile»

Allegato

Risposta AdE 349 del 19.06.2023 - Interpello

Tag: DEFINIZIONE LITI PENDENTI 2023 DEFINIZIONE LITI PENDENTI 2023

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

DEFINIZIONE LITI PENDENTI 2023 · 31/08/2023 Liti pendenti: chiarimenti delle Entrate su atti inerenti il recupero IVA

Atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati e liti pendenti. In caso di

Liti pendenti: chiarimenti delle Entrate su atti inerenti il recupero IVA

Atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati e liti pendenti. In caso di

Rinuncia agevolata controversie pendenti in Cassazione: chiarimenti

Circolare n 21 ADE del 26 luglio con chiarimenti sulla rinuncia agevolata: le entrate specificano dettagli su ambito applicativo, oggetto e qualificazione giuridica

Rottamazione quater: chiarimenti per un caso di credito IVA rigenerato

Rottamazione quater per cartelle su indebito credito IVA:si perfeziona solo col pagamento di tutte le somme e così si può "rigenerare" il credito IVA riversato

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.