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OMESSA DICHIARAZIONE IMU: POSSIBILE RAVVEDERSI ENTRO IL 28.09

Omessa Dichiarazione IMU: possibile ravvedersi entro il 28.09

Tutte le regole per la dichiarazione IMU 2023. Entro il 30 giugno andavano presentate le dichiarazioni 2021 e 2022. In caso di omissioni il ravvedimento entro il 28.09

Entro il 28 settembre è possibile ravvedere l'omessa dichiarazione IMU.

Nel dettaglio, i contribuenti che non hanno trasmesso entro il 30 giugno 2023 le dichiarazioni Imu o Imu Enc per gli anni 2021 e 2022 possono presentare la dichiarazione entro il 28 settembre 2023, avvalendosi del ravvedimento operoso. 

All’IMU è infatti applicabile l’istituto che consente di rimediare presentando la dichiarazione omessa entro 90 giorni dal termine ordinario (articolo 16 Dlgs n. 473/1997).

Per regolarizzare la propria posizione tramite ravvedimento operoso, i contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU non trasmessa e versare altresì la sanzione minima prevista per l’omessa dichiarazione ridotta a un decimo del minimo.

Sul ravvedimento operoso ti consigliamo di leggere: Ravvedimento operoso 2023: sanzioni e codici tributo per mettersi in regola

Dichiarazione IMU 2023: termini e modalità di presentazione 

Entro il 30 giugno 2023 andava presentata la dichiarazione IMU per l'anno 2022. 

Inoltre, entro il 30 giugno, in via eccezionale, andava anche presentata quella per il 2021 in quanto i termini ordinari sono stati prorogati.  Nel dettaglio, la dichiarazione IMU:

  • deve essere presentata, 
  • o, in alternativa, trasmessa in via telematica, 

entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello:

  • in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio,
  • o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. 

Attenzione al fatto che, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta: scarica qui il modello e le istruzioni della Dichiarazione IMU 2023.

Dichiarazione IMU 2023: dettagli sulle regole di presentazione

La dichiarazione IMU 2023, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata entro il 30 giugno, direttamente al comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta.

Oppure, la dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU IMPi, con l’indicazione dell’anno di riferimento. 

In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale. 

La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. 

Inoltre, la dichiarazione può essere inviata telematicamente con posta certificata. 

Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un identificativo “protocollo telematico'” che conferma solo l’avvenuta ricezione del file; in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

Attenzione al fatto che, per quest'anno, la Dichiarazione IMU 2023, anno di imposta 2022 si è accavallata con quella 2021 il cui termine di presentazione è stato prorogato dal Decreto Milleproroghe

Ai sensi dell'art 3 comma 1 il termine per la presentazione è stato prorogato dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023.

La presentazione della Dichiarazione IMU 2023 può avvenire:

  • direttamente da parte del contribuente. I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione. Per le modalità di abilitazione visitare l’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it. 
  • tramite un intermediario abilitato. Gli intermediari individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, trasmettono per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni predisposte per conto del dichiarante e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.

Nel caso di dichiarazione congiunta, e cioè nel caso in cui più soggetti siano titolare di diritti reali per gli immobili per i quali viene presentata la dichiarazione congiunta,  va compilato il riquadro dei “Contitolari”.

In tal caso ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota a esso spettante. 

Tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare la dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari.

Per approfondire ti consigliamo: IMU 2023 (eBook)

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