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ALBO GESTORI DELLA CRISI: GLI OBBLIGHI FORMATIVI PER GLI ESPERTI

Albo gestori della crisi: gli obblighi formativi per gli esperti

Con Circolare n 14359 il Ministero della Giustizia chiarisce gli obblighi formativi per gli iscritti all'abo dei soggetti gestori della crisi: durata e aggiornamenti

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Il Ministero della Giustizia ha pubblicato la Circolare 19 gennaio 2023 con i Requisiti di iscrizione all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) e chiarimenti sugli obblighi formativi e il requisito alternativo ai fini del primo popolamento. 

Viene ricordato che l’articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, ha istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste nel codice della crisi d’impresa e dell'insolvenza".

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Albo gestori delle crisi: chi può iscriversi

Lo stesso articolo 356 individua i soggetti che possono ottenere l’iscrizione al nuovo albo in coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 358, comma 1, ovvero: 

  • “a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro; 
  • b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; 
  • c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale”.

Inoltre, gli ulteriori requisiti necessari all’iscrizione sono individuati, dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 356, nella formazione e nell’onorabilità.

Per un approfondimento sulla crisi d'impresa leggi ancheI professionisti che operano nella gestione della crisi e dell’insolvenza di impresa

Albo gestori delle crisi: obblighi formativi

In particolare, il comma 2 dell'articolo 356 precisa che possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni. 

Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di 40 ore.

Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.

In sintesi per gli obblighi formativi viene ribadito che per gli iscritti agli Ordini professionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili, degli avvocati e dei consulenti del lavoro, la formazione iniziale è di 40 ore; mentre per gli altri soggetti di cui all’all'art 358 comma 1 lett. c) del DLgs. 14/2019, la formazione è di 200 ore, senza deroga.

La Circolare precisa anche che la formazione è da ritenersi valida se acquisita mediante corsi di perfezionamento i cui programmi sono conformi alle Linee guida elaborate dalla Scuola superiore della magistratura con documento del 7 novembre 2019 n. 16218.

I corsi dovranno essere erogati da un’università pubblica o privata ovvero da uno degli enti di cui all'art 4 comma 2 del DM 202/2014, purché convenzionati con le università citate.

In merito agli l’obblighi di aggiornamento biennale, di durata di 40 ore, come la formazione iniziale, potranno provvedere direttamente gli Ordini professionali interessati.

L’aggiornamento dovrà essere effettuato entro i due anni successivi dalla data di iscrizione all’albo.

Inoltre, la circolare specifica che, è noto che con decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, sono state apportate rilevanti modifiche al codice della crisi d’impresa, sulle quali i corsi di formazione erogati sino al mese di luglio 2022 (epoca della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto da ultimo cit.) non hanno potuto evidentemente soffermarsi.

Si evidenzia quindi che deve ritenersi che, chi abbia frequentato sino a quell’epoca corsi di formazione conformi alle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura abbia correttamente adempiuto agli obblighi di formazione iniziale imposti dall’articolo 356, comma 2 cit., senza che, ai fini dell’iscrizione all’albo, debba dimostrare di essersi aggiornato alla riforma intervenuta nel 2022.

I corsi di formazione iniziale erogati a decorrere dal mese di luglio 2022, pur vertendo sui “punti concettuali generali” di cui alle linee guida del 2019, non possono non aver tenuto conto della riforma intervenuta. 

Pertanto, chi abbia frequentato, a decorrere dal mese di luglio 2022, corsi di formazione conformi alle linee guida del 2019 quanto ai “punti concettuali generali”, ma che abbiano tenuto conto anche della riforma intervenuta, ha parimenti correttamente adempiuto agli obblighi di formazione iniziale imposti dall’articolo 356, comma 2 cit.

Al contrario, una formazione iniziale avente a oggetto esclusivamente la riforma intervenuta a luglio 2022, senza vertere altresì sugli ulteriori “punti concettuali generali” di cui alle linee guida del 2019 (con aggiornamento, ovviamente, dei punti sui quali la riforma ha inciso in modo rilevante, sostituendo gli istituti originari con nuovi attuativi della direttiva UE/2019/1023 o prevedendo ulteriori strumenti di regolazione della crisi), è da considerarsi inidonea ai fini dell’iscrizione all’albo.

Infine, ove alla formazione iniziale erogata in conformità alle linee guida del 2019 l’interessato abbia di propria iniziativa aggiunto corsi ulteriori o di aggiornamento aventi a oggetto la riforma del 2022, questi potrà senz’altro documentarli all’atto della presentazione della domanda di iscrizione: tuttavia, non quale requisito necessario al fine di ottenere l’iscrizione all’albo, bensì quale ulteriore e facoltativo requisito di qualificazione professionale ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lett. e) del decreto ministeriale 3 marzo 2022, n. 75, da comprovare pertanto mediante upload nell’apposita voce del portale dedicato alla presentazione delle domande e da valere quale titolo preferenziale nella scelta, da parte dell’autorità giudiziaria, del soggetto iscritto cui conferire l’incarico.

Per tutti gli altri chiarimenti si rimanda alla consultazione intergrale delle Circolare in oggetto del Ministero della Giustizia.

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