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VERSAMENTI SOSPESI ASD E SSD: TEMPESTIVI SE EFFETTUATI ENTRO IL 29.12

Versamenti sospesi ASD e SSD: tempestivi se effettuati entro il 29.12

Società e associazioni sportive dilettantistiche: istruzioni per i versamenti sospesi in scadenza al 22.12. Possibile pagamento unico entro il 29.12 o a rate, le regole

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Con Risoluzione n 80 del 27 dicembre 2022 le Entrate dettano le regole per la Rimessione in termini dei versamenti tributari sospesi per le società e gli enti sportivi, in scadenza il 22 dicembre 2022.

Viene specificato che il disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, approvato dalla Camera dei Deputati il 24 dicembre 2022, e arrivato in Senato per la definitiva approvazione, contiene all’articolo 1, commi 160 e 161, disposizioni sulla rimessione in termini dei versamenti di alcuni tributi, sospesi per gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, scaduti il 22 dicembre 2022 (Leggi anche ASD ed enti sportivi: proroga versamenti contributi sospesi nel DL Aiuti Quater)

Con la risoluzioni in oggetto si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione del modello F24:

  • i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell’imposta sul valore aggiunto, dovranno essere effettuati dai soggetti interessati, tramite modello F24, utilizzando i codici tributo ordinari e indicando i periodi di riferimento originari entro il 29 dicembre 2022,
  • ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro la stessa data e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese a decorrere da gennaio 2023,
  • in caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione del 3% delle somme complessivamente dovute, che dovrà essere versata per l’intero importo contestualmente alla prima rata utilizzando il codice tributo “1668” e indicando l’anno di riferimento “2022"

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