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MULTE PER SEMAFORO ROSSO: IL RICORRENTE DEVE DIMOSTRARE LE ANOMALIE NELL'ORARIO

Multe per semaforo rosso: il ricorrente deve dimostrare le anomalie nell'orario

La Cassazione fissa i paletti per l'onere della prova sulle foto scattate per le infrazioni di passaggio al semaforo e relative multe irrogate

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La Cassazione con ordinanza n 19675 del 17 giugno scorso ha stabilito che è valida la multa per passaggio col semaforo rosso anche se gli orari dei due fotogrammi che documentano l’infrazione coincidono perfettamente. Tale coincidenza non basta a dimostrare il malfunzionamento dell'apparecchio. 

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Sostanzialmente la Cassazione ribadisce il principio secondo il quale è onere di chi propone opposizione alla sanzione dimostrare che:

  • l'apparecchiatura utilizzata non sarebbe conforme ai requisiti di installazione o di funzionamento, previsti nel decreto di omologazione 
  • e come le eventuali mancanze possano avere inciso sul relativo accertamento della infrazione contestata.

Inoltre, la Cassazione ha escluso che la sentenza 113/2015 della Corte costituzionale, che ha stabilito che tutti gli apparecchi che accertano gli eccessi di velocità vadano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, si applichi ai Photored motivando il diniego con la diversità di funzionamento.

Secondo la Cassazione nel caso del passaggio col rosso non si effettuano rilevazioni, ma si accerta la circostanza di fatto del transito a semaforo rosso.

Nel verbale vanno indicati:

  • tutti i dati identificativi dell’apparecchiatura utilizzata, 
  • i riferimenti alla sua omologazione, 
  • le modalità di operatività,

e sarà onere di chi intende opporsi alla sanzione contestare puntualmente eventuali malfunzionamenti che eventualmente renderebbero nullo l'accertamento. 

La Corte precisa però che, può invece essere motivo di nullità della sanzione, la mancata presenza di due fotogrammi o dell’eventuale filmato che documenta l’infrazione.

Leggi anche Punti patente di guida: perdita e recupero

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Tag: DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ AUTO DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ AUTO

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