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AUTOTRASPORTO: REGOLE 2025 SU FRANCHIGIA TEMPI DI CARICO E SCARICO

Autotrasporto: regole 2025 su franchigia tempi di carico e scarico

La circolare MIT n. 13485 chiarisce l’applicazione dell’art. 6-bis del D.Lgs. 286/2005 modificato dal DL 73/2025 su tempi carico e scarico merci: indennizzi solo per le attese

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Con la circolare n. 13485 del 4 novembre 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti operativi sulla disciplina dei tempi di carico e scarico delle merci introdotta dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 286/2005, come modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 73/2025. L’intervento, su richiesta degli operatori, mira a ricondurre a uniformità le prassi applicative lungo la filiera logistica, riducendo criticità interpretative e contenziosi tra committenti, caricatori e vettori.

L’atto ha natura chiarificatoria e non regolamentare: definisce CIOè  un orientamento applicativo per favorire continuità ed efficienza del servizio di autotrasporto. 

Il tema centrale è la corretta gestione dei tempi di attesa e di esecuzione delle operazioni di carico e scarico, con  un sistema di franchigie e indennizzi predeterminati per prevenire inefficienze e oneri non riconosciuti.

1) La norma su franchigie e indennizzi

La disciplina chiarisce in modo stringente i tempi di attesa e gli indennizzi dovuti al vettore. È fissata una franchigia tassativa per l’attesa prima dell’inizio delle operazioni e sono determinati importi uniformi a compensazione dei ritardi. 

La franchigia non comprende i tempi materiali di carico o scarico e, per questi, non sono previsti ulteriori periodi franchi: ogni superamento dei tempi contrattuali dà luogo all’indennizzo per ogni ora o frazione.

VoceDurata / ImportoNota applicativa
Franchigia attesa prima di carico/scarico90 minutiPeriodo tassativo; non include i tempi materiali di carico/scarico
Indennizzo oltre franchigia di attesa€ 100 per ogni ora o frazioneDovuto al vettore per il superamento dei 90 minuti
Indennizzo per superamento tempi contrattuali di carico/scarico€ 100 per ogni ora o frazioneNessuna ulteriore franchigia; applicabile anche per ritardi < 60 minuti

L’indennizzo non è dovuto quando il ritardo è imputabile al vettore. 

Viene ribadito il favor per il contratto di trasporto scritto, che deve indicare con precisione luogo, orari e modalità delle operazioni. 

ATTENZIONE A differenza del previgente assetto, non è richiamata la possibilità di deroga pattizia: i limiti temporali e gli importi hanno carattere uniforme e non sono rinunciabili mediante accordi difformi.

2) Istruzioni operative

Per prevenire contestazioni e assicurare linearità operativa, le parti devono definire in via preventiva e documentata: luogo esatto delle operazioni, modalità di accesso dei veicoli, orari di svolgimento, tempi tecnici di esecuzione e sistemi di attestazione. È raccomandabile standardizzare le procedure di timbratura e di rilevazione digitale degli eventi (arrivo, inizio e fine attività), così da disporre di evidenze oggettive in caso di ritardi o interruzioni.

Il vettore può provare l’orario di arrivo tramite strumenti digitali di tracciamento; è quindi essenziale individuare con precisione i punti di carico/scarico e le modalità di accesso. Committente e caricatore sono obbligati in solido al pagamento dell’indennizzo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l’effettivo responsabile. È opportuno, inoltre, che i contratti specifichino chiaramente chi sono gli effettivi responsabili delle operazioni e cosa si intende per cause di forza maggiore, considerando anche i profili di sicurezza della circolazione e sicurezza sociale richiamati dalla normativa.

Fonte immagine: gpt
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