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TASSAZIONE AGEVOLATA DOCENTI E RICERCATORI: L'OPZIONE DI PROROGA ENTRO IL 27.09

Tassazione agevolata docenti e ricercatori: l'opzione di proroga entro il 27.09

Istituiti i codici tributo per docenti e ricercatori rientrati in Italia per il pagamento dell' imposta per la proroga della opzione del regime di tassazione agevolato

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Il prossimo 27 settembre scade il termine per prorogare il regime agevolato da parte dei docenti e ricercatori che, rientrati in Italia prima del 2020, abbiano concluso il primo periodo agevolato entro il 31 dicembre 2021. 

In particolare, l’articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha inserito il comma 5-ter, all’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, per consentire 

  • ai docenti o ricercatori, 
  • che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
  • o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, 
  • che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 
  • e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
  • di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter del predetto articolo 44. ossia di richiedere pagando un una tantum il prolungamento della agevolazione.

Si specifica che l'esercizio di tale opzione è subordinato al versamento di un importo del 10 o del 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, secondo le condizioni specificate, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del citato comma 5-ter. 

Con Provvedimento del 31 marzo 2022 le Entrate hanno definito termini e modalità di esercizio della opzione, subordinando l'esercizio della stessa ad una richiesta scritta al datore di lavoro da effettuarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusone del primo periodo di agevolazione.

Per coloro i quali il periodo si è concluso entro il 31 dicembre 2021 la presentazione va fatta entro il 27 settembre 2022. Entro la stessa data occorre anche versare l'importo dovuto per l'opzione.

Tanto premesso, per consentire il versamento degli importi, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), con Risoluzione n 24 del 31 maggio 2022 sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “1880” denominato “Docenti e ricercatori - importo dovuto (10 per cento) per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, co. 5-ter, lett. a), del DL n. 34 del 2019”; 
  • “1881” denominato “Docenti e ricercatori - importo dovuto (5 per cento) per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, co. 5-ter, lett. b), del DL n. 34 del 2019”. 

In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” sono indicati: 

  • nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che opta per l’adesione al regime agevolato; 
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
  • nel campo “tipo”, la lettera “R”; 
  • nel campo “elementi identificativi”, se applicabile, il codice fiscale del datore di lavoro cui il lavoratore dipendente presenterà la richiesta di applicazione del regime agevolato;  nel campo “codice”, il codice tributo sopra indicato; 
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno corrispondente al primo periodo d’imposta di fruizione dei benefici fiscali previsti dall’articolo 44, comma 3-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nel formato “AAAA”;
  • nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.

Ti consigliamo anche Rientro cervelli: chiarimenti per i rientri precedenti al 2020

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Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 31.05.2022 n. 24

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