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LAVORO AUTONOMO: I COMPENSI LIQUIDATI DOPO LA CHIUSURA DELLA PIVA, COSA FARE

Lavoro autonomo: i compensi liquidati dopo la chiusura della PIVA, cosa fare

Con risposta a interpello le entrate chiariscono il caso di un avvocato residente all'estero che riceve una parcella italiana dopo aver chiuso la PIVA. I dettagli

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Con Risposta a interpello n 218 del 26 aprile 2022  le Entrate forniscono chiarimenti sul trattamento fiscale, ai fini delle imposte sul reddito, dei compensi per attività di lavoro autonomo professionale percepiti dopo la chiusura della partita IVA, in un periodo di imposta in cui il percipiente non è più fiscalmente residente in Italia.

In particolare, e sinteticamente, per le modalità di documentazione e dichiarazione di crediti maturati in un'annualità in cui l' Istante era ancora fiscalmente residente in Italia e svolgeva in modo abituale attività di lavoro autonomo ma liquidati/incassati dopo il suo espatrio e la chiusura della sua partita IVA si ritiene che la procedura corretta preveda, alternativamente:

  • l'imputazione dei compensi che non abbiano ancora avuto manifestazione finanziaria al momento della chiusura della posizione IVA ai redditi relativi al 2021, ultimo anno di attività professionale, 
  • oppure il mantenimento della posizione IVA individuale fino all'ultimazione di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti, secondo quanto previsto dalla prassi consolidata.

Vediamo però i dettagli dell'interpello e come occorre procedere secondo l'Agenzia delle Entrate

L'Istante, avvocato iscritto all'AIRE dal mese di ottobre 2021, in seguito al proprio trasferimento all'estero avvenuto a dicembre 2021, ha chiuso la partita IVA italiana. Successivamente, nel mese di gennaio 2022, il Tribunale comunicava il deposito in cancelleria di un "decreto di liquidazione a difensore", avvenuto a dicembre 2021 e relativo ad una prestazione professionale conclusa nel 2014. 

L'Istante fa presente che al momento della prestazione era regolarmente in possesso di una posizione fiscale e, pertanto, nella condizione di emettere regolare fattura.

Chiedi chiarimenti in merito su eventuali adempimenti.

Con riferimento alla modalità di documentazione e dichiarazione di crediti maturati in un'annualità in cui l' Istante era ancora fiscalmente residente in Italia e svolgeva in modo abituale attività di lavoro autonomo ma liquidati/incassati dopo il suo espatrio e la chiusura della sua partita IVA, le Entrate specificano che la procedura corretta preveda, alternativamente:

  • l'imputazione dei compensi che non abbiano ancora avuto manifestazione finanziaria al momento della chiusura della posizione IVA ai redditi relativi al 2021, ultimo anno di attività professionale, 
  • oppure il mantenimento della posizione IVA individuale fino all'ultimazione di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti, secondo quanto previsto dalla prassi permettendo così l'emissione della fattura e la dichiarazione dei redditi nell'anno di imposta in cui si realizza l'incasso del credito, in applicazione del principio di cassa. 

Concretamente, nel presupposto che l'imputazione all'ultimo anno di attività dei crediti esigibili e non ancora riscossi derivanti dall'esercizio della professione legale in Italia non sia stata effettuata, non essendovene accenno in istanza, si ritiene che l'Istante, che ha impropriamente chiuso la propria partita IVA prima che fossero concluse tutte le attività ad essa connesse, dovrà procedere alla richiesta di riattivazione della propria posizione fiscale e, al momento dell'effettivo incasso dei singoli crediti, dovrà rendicontarli tramite l'emissione di una fattura per prestazione di lavoro autonomo e dichiararli come reddito professionale, utilizzando il modello Redditi Persone fisiche dell'anno di competenza. 

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Allegato

Risposta a interpello n 218 del 26 aprile 2022

Tag: REDDITI PERSONE FISICHE 2025 REDDITI PERSONE FISICHE 2025

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