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MODELLO EAS: ESCLUSIONI OBBLIGO TRASMISSIONE DATI

Modello EAS: esclusioni obbligo trasmissione dati

Esame delle ipotesi di esonero dall’adempimento in scadenza il 31.03.2022, in particolare alla luce della normativa del Codice del Terzo settore

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Entro la fine del mese di marzo gli enti e le associazioni senza scopo di lucro che beneficiano delle agevolazioni tributarie di cui all’art. 30, comma 1 del D.L. 185/2008 devono presentare il modello EAS. Devono procedere, in particolare, i soggetti che nel corso del 2021 hanno registrato variazioni dei dati rispetto alla situazione dell’anno precedente, come ad esempio la variazione della sede sociale oppure il fatto di aver cominciato a svolgere attività a pagamento nei confronti dei non associati.

L’invio della comunicazione serve infatti per poter usufruire dei benefici fiscali relativi al regime di favore e interessa diversi soggetti – enti privati non commerciali associativi – che risultano:

  • senza scopo di lucro;
  • costituiti a partire dal 29.11.2008.

Vi sono però anche alcune esclusioni dall’obbligo di invio del modello, sia di carattere “soggettivo” sia relative alle informazioni che, sebbene siano variate, non vanno comunicate all’Amministrazione finanziaria. 

Occorre quindi richiamare innanzitutto, tra le casistiche che esonerano dall’invio dell’EAS, le ipotesi in cui la modifica abbia a che vedere esclusivamente con dati contenuti nei seguenti punti 20, 21, 23, 24, 30, 31 e 33 della sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”: 

Punto 20

importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità

Punto 21

importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni / servizi

Punto 23

ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell’ente

Punto 24

numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso

Punto 30

importi delle erogazioni liberali ricevute

Punto 31

importi dei contributi pubblici ricevuti

Punto 33

numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi

Altre variazioni da non comunicare sono quelle intervenute per i dati riportati nelle sezioni “Dati relativi all’ente”, quindi le variazioni riferite ai dati anagrafici dell’ente non commerciale, oppure quelle relative al proprio “Rappresentante legale”; ciò in quanto si tratta di informazioni che devono già essere comunicate all’Agenzia delle Entrate, tramite il modello AA5/6 se il soggetto non è titolare di partita IVA oppure con il modello AA7/10 qualora lo stesso abbia la partita IVA (come precisato dalla risoluzione 125/E del 0612.2010).

Passando alle esclusioni “soggettive” dall’invio del modello EAS, si può notare come siano in ogni caso esonerati dall’obbligo di comunicazione:

  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali (D.M. 25.05.1995);
  • le pro-loco che, avendo realizzato nel periodo d'imposta precedente proventi inferiori a 250.000 euro, hanno optato per il regime agevolativo (Legge 398/1991);
  • le associazioni sportive dilettantistiche registrate al Coni che non svolgono attività commerciale;
  • le Onlus (D.Lgs 460/1997).

Modello EAS: esclusioni RUNTS/ETS

Va poi posta attenzione ad un aspetto di particolare interesse per gli operatori, specialmente negli ultimi tempi. L’adempimento in questione non è infatti altresì richiesto per gli enti che si iscrivono nel Registro unico del Terzo settore (RUNTS) e che assumano la qualifica di Ente del Terzo settore (ETS). Per essi è lo stesso Codice del Terzo settore ad escluderne espressamente l’obbligo, posto che l’art. 94, comma 4 del D.Lgs 117/2017 dispone che gli ETS non sono comunque tenuti alla presentazione del modello EAS.

In proposito va fatta attenzione sul fatto che il D.Lgs 117/2017 non subordina l’efficacia di tale ultima disposizione al momento in cui diverranno operative le nuove misure fiscali del Codice del Terzo settore (ossia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di autorizzazione della Commissione Ue ex art. 104, comma 2 dello stesso Decreto). Pertanto, posto che non vi sono previsioni contrarie, per i soggetti che in precedenza erano tenuti alla presentazione dell’EAS l’adempimento dovrebbe venire meno a seguito dell’ingresso nel RUNTS.

Ad ogni modo, auspicando chiarimenti sul punto e nell’attesa che le procedure di iscrizione del Registro vengano perfezionate, può comunque risultare opportuno presentare il modello (entro il prossimo 31/03) per le variazioni dei dati che in precedenza rendevano obbligatoria la comunicazione.

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