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ESONERO CONTRIBUTIVO GIORNALISTI NUOVE INDICAZIONI INPGI

1 minuto, Redazione , 24/09/2021

Esonero contributivo giornalisti nuove indicazioni INPGI

Scadenza 31 ottobre per contributi integrativi e di maternita senza maggiorazione, in caso di domanda di esonero parziale . Lo prevede la nuova circolare INPGI 10 del 22.9.2021

Ascolta la versione audio dell'articolo

Esonero parziale anche per i contributi soggettivi a saldo del 2020 e scadenza 31 ottobre per contributi integrativi e di maternità senza maggiorazione per i giornalisti della gestione separata INPGI . Lo comunica l'ente previdenziale nella circolare 10 QUI IL TESTO INTEGRALE del 22 settembre 2021

Il documento oltre a ricordare la scadenza del 30 settembre per l'invio della comunicazione reddituale , informa che il Comitato Amministratore della Gestione separata ha deliberato alcune modifiche alla precedente delibera del 24 giugno 2021 in tema di esonero contributivo parziale previsto per tutti i professionisti .

In particolare " considerato che I'importo del beneficio spettante (massimo 3.000 euro) sarà determinato con decreto ministeriale soltanto dopo la scadenza delle relative domande (3111012021)", è statao stabilito che:

  1.  ferma restando la scadenza regolamentare per il pagamento della contribuzione  2021, fissata al 31 ottobre, è data facoltà agli iscritti che presentino, o abbiano presentato, I'apposita domanda di esonero contributivo, di sospendere il versamento di una quota di contributo soggettivo a saldo fino al limite complessivo di 3.000 euro, comprensivo dell'eventuale importo non versato a titolo di contributo soggettivo minimo per I'anno 2021; 
  2. ll giornalista che si è awalso, nei modi e termini previsti, della facoltà  sopra citata , nel caso in cui I'importo non versato risultasse successivamente complessivamente superiore a quello effettivamente spettante a titolo di esonero stabilito dall'apposito decreto, è ammesso al versamento senza maggiorazioni delle somme dovute a conguaglio  purché venga effettuato entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del predetto decreto; 
  3.  a parziale rettifica di quanto stabilito con la precedente delibera n. 9 del 24 giugno 2021, tenuto conto  che il Ministero del lavoro  ha precisato che il beneficio dell'esonero non è esteso al contributo di maternità né a quello integrativo - gli iscritti che non abbiano versato la predetta contribuzione entro il termÍne del 31 luglio 2021, sono ammessi al pagamento della stessa senza maggiorazioni ,  entro il  termine del 31 ottobre 2421. 

Per quanto riguarda i pagamenti rateali del contributo a saldo 2020,  viene precisato che possono essere oggetto di esonero del contributo soggettivo le sole rate aventi scadenza nel corso dell'anno 2021.


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