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FOTOVOLTAICO SU NUOVI EDIFICI: PER IL 110% CONTA QUANDO VIENE INSTALLATO

Fotovoltaico su nuovi edifici: per il 110% conta quando viene installato

Il superbonus per il fotovoltaico e sistemi di accumulo spetta solo se l'immobile è accatasto oppure se eseguito congiuntamente a interventi trainanti.

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'agenzia delle entrate pubblica un chiarimento sull'applicazione del superbonus 110% alla installazione di impianti fotovoltaici.

In particolare, il caso dell'interpello riguarda un soggetto che, in qualità di persona fisica al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, è proprietario di un terreno sul quale sta costruendo una villetta indipendente, destinata ad abitazione principale, per la quale il permesso di costruire è stato rilasciato in data 02/09/2020.

Il Contribuente specifica che per la villetta di nuova costruzione, di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9, è prevista la dotazione di un impianto fotovoltaico di nuova generazione.

Secondo l'art 119 comma 5 del DL 34/2020 il superbonus 110% spetta per gli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici di nuova costruzione. 

Infatti, per i fotovoltaici, come chiarito dalla circolare 19 del 2020, non vige la condizione che deve trattarsi di edifici già esistenti.

Vige, la condizione che l'installazione sia effettuata congiuntamente a interventi trainanti (anche se come ne caso di specie, non per i trainanti non spetta il 110% perchè eseguiti su edificio ancora non esistente, non accatastato)

L'agenzia con Risposta n 488 del 20 luglio specifica che, considerato che nel caso di specie, l'impianto fotovoltaico verrà installato successivamente all'accatastamento dell'edificio e, quindi, successivamente alla realizzazione dell'intervento di coibentazione esterna dello stesso, l'Istante non potrà essere ammesso al Superbonus.

Diversamente, aggiunge l'agenzia, qualora l'istallazione dell'impianto fotovoltaico sia eseguita congiuntamente agli interventi "trainanti ammessi al Superbonus", prima dell'accatastamento dell'edificio (nel caso di specie si tratta di una nuova costruzione) e le date delle spese sostenute per l'intervento trainato, siano ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, l'Istante potrà accedere al Superbonus solo per le spese relative all'istallazione dell'impianto fotovoltaico. 

Sostanzialmente con questa risposta le Entrate cercano di rendere applicabile la norma del superbonus per gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo anche alle nuove costruzioni a patto che eseguite congiuntamente a interventi trainanti dell'ecobonus e del sismabonus.

L'agenzia, come anche evidenziato dal Il Sole24h nell'articolo a firma di Luca De Stefani di ieri, nella risposta di cui si tratta, si contraddice scrivendo "interventi trainanti ammessi al Superbonus"  ma in realtà come chiarito dalla circolare n 24 del 2020 l’installazione degli impianti deve essere «eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al superbonus».

Inoltre, nella risposta 488/2021, si specifica anche che se questi interventi trainanti non danno diritto al superbonus, consentono di trainare al 110% l’installazione del fotovoltaico e dei sistemi di accumulo.

Concludendo, dunque l'agenzia ritiene che anche nel caso di nuova costruzione, l'istallazione dell'impianto fotovoltaico deve avvenire congiuntamente alla realizzazione di almeno uno degli interventi "trainanti" di cui al comma 1 del citato articolo 119 (interventi di efficienza energetica) o di cui al successivo comma 4 (interventi antisismici).

Allegato

Risposta a interpello del 20.07.2021 n. 488

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