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E-COMMERCE: LE DOGANE FORNISCONO CHIARIMENTI SU BENI IMPORTATI DI VALORE TRASCURABILE

E-commerce: le Dogane forniscono chiarimenti su beni importati di valore trascurabile

Con una Circolare le Dogane forniscono chiarimenti per i nuovi regimi speciali IVA in vigore dal 1 luglio. La dichiarazione H7

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L'Agenzia delle Dogane con la Circolare n 26 del 30 giugno 2021 fornisce indicazioni procedurali in materia di vendite a distanza di beni importati di valore trascurabile.

Innanzitutto la Circolare n 26 con una utile introduzione ricorda che il commercio elettronico è la nuova frontiera dei mercati internazionali e negli ultimi anni ha registrato una espansione da giustificare l'intensa attività di analisi e di studio condotta da organizzazioni internazionali ed istituzioni unionali, finalizzata a disciplinare lo specifico settore per assicurare una concorrenza leale tra le imprese ed evitare abusi che possano comportare perdite di gettito fiscale per gli Stati.

L'e-commerce si differenzia in:

  • diretto, relativo al commercio elettronico di beni immateriali o digitalizzati, in cui l'intera transazione commerciale - ivi inclusa la consegna del bene - avviene per via telematica;
  • indiretto, quando il canale telematico viene utilizzato in luogo di quello tradizionale, ai fini della vendita di beni materiali. Si tratta, più propriamente, di ‹‹vendite a distanza››, in cui il venditore mette a disposizione sul proprio sito web (o su un sito web che si rende disponibile per tale attività) il catalogo dei prodotti con esposizione di caratteristiche merceologiche, prezzi e condizioni di consegna, permettendo al cliente di effettuare i propri ordini per via telematica e, conseguentemente, ricevere il bene fisico.

Leggi anche Iva vendite a distanza: cosa cambia dal 1° luglio 2021

La circolare delle Dogane, in coerenza con le linee guida predisposte dai competenti Servizi della Commissione europea, riporta le indicazioni procedurali di carattere doganale in materia di vendite a distanza di beni importati di valore trascurabile.

Vediamo le principali novità introdotte con decorrenza 1° luglio 2021:

  • l'IVA è dovuta per tutte le spedizioni di beni importati nell'UE da un territorio o Paese terzo. L'articolo 3 della citata Direttiva (UE) 2017/2455 dispone infatti la soppressione del titolo IV della Direttiva 2009/132/CE ossia elimina l’esenzione dall’IVA per piccole spedizioni (valore massimo pari a 22 euro)
  • ai fini dell'importazione, tutti i beni spediti nell'UE da un territorio o Paese terzo devono formare oggetto di una dichiarazione doganale. Per le spedizioni di beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro provenienti da un territorio o da Paese terzo è possibile utilizzare la modalità dichiarativa semplificata Super Reduced Data Set (dichiarazione H7) con alcune esclusioni.
  • per l'applicazione dell'IVA relativa alle importazioni della specie sono state introdotte due modalità di assolvimento dell'imposta, alternative al meccanismo ordinario: 
    • il regime dello sportello unico per le importazioni (Import One Stop Shop-IOSS);
    • il regime speciale di dichiarazione e di pagamento dell'IVA all'importazione.

Attenzione va prestata al fatto che tali semplificazioni non possono essere applicate ai prodotti soggetti ad accisa.

Dichiarazione Doganale H7 

Come chiarito nella circolare di cui si tratta, la scelta dell'utilizzo del set di dati ridotto è nella facoltà del soggetto che presenta la dichiarazione doganale, ciò anche in funzione della disponibilità dei dati previsti per le diverse modalità dichiarative. 

Il set di dati ridotto H7 è stato introdotto proprio per semplificare le modalità dichiarative relative alle operazioni doganali conseguenti ai nuovi obblighi di riscossione dell'IVA derivanti dall'applicazione del cosiddetto Pacchetto IVA sul commercio elettronico.

Qualora non si utilizzi tale modalità dichiarativa, sarà possibile optare per una dichiarazione doganale con un insieme completo di dati, anche secondo le nuove modalità (H1 ovvero H6 per l'operatore postale, quando ne ricorrono le condizioni).

La dichiarazione doganale contenente l'insieme di dati previsto nella colonna H7 dell'allegato B del RD può essere resa da qualsiasi persona che presenta le merci in dogana, qualunque sia il regime IVA applicabile (IOSS, regime speciale di dichiarazione e pagamento dell'IVA, regime ordinario) a condizione che:

  • il valore intrinseco non sia superiore a 150 euro, esenti dai dazi doganali ai sensi dell'art 23 paragrafo 1, del Regolamento CE 1186/2009;
  • non vi siano diritti da accertare diversi dall'IVA;
  • non vi siano divieti o restrizioni in relazione alle merci.

Invalidamento e rettifica della Dichiarazione Doganale H7 

Per la dichiarazione con set ridotto di dati - H7 che può essere utilizzata solo per le merci il cui valore intrinseco non superi i 150 euro, l'eventuale riscontro, al momento dell'accettazione da parte della dogana, di un valore che eccede il suddetto importo comporta l'automatico rifiuto della dichiarazione H7 prima dell'accettazione e il dichiarante deve, pertanto, presentarne una nuova utilizzando l'insieme di dati H1 o, se trattasi dell'operatore postale, H6.
Diversamente, qualora il superamento della soglia dei 150 euro è rilevato successivamente allo svincolo si deve procedere con l'invalidamento della dichiarazione e la presentazione di una nuova dichiarazione H1 o, se del caso, H6 nonché al ricalcolo dei diritti e all'eventuale rimborso o sgravio.
Nei casi in cui la merce oggetto di importazione non può essere consegnata, ad esempio quando il destinatario non viene trovato o si rifiuta di accettarla, essa deve essere restituita con conseguente invalidamento della dichiarazione, Inoltre, in questi casi è possibile ottenere automaticamente l'invalidamento dell'H7 considerato che, in assenza di consegna, l'impegno del conto di debito non è ancora avvenuto.
Con l'utilizzo del nuovo sistema AIDA reingegnerizzato l'operatore economico può trasmettere l'istanza di annullamento della dichiarazione mediante invio di apposito messaggio, con successiva validazione, ove ne ricorrano le condizioni, da parte dell'ufficio doganale 

La dichiarazione doganale può, inoltre, necessitare di una modifica che, se riguarda elementi diversi dal valore o che non causano il superamento della soglia dei 150 euro, può avvenire:

  • su istanza di parte 
  • d'ufficio

Allegati

Circolare Dogane n 26 e-commerce
Determinazione Dogane Pacchetto IVA 2
Deternimazione Dogane pacchetto IVA n 219778

Tag: ADEMPIMENTI IVA 2022 ADEMPIMENTI IVA 2022 GLI ASPETTI FISCALI DEL COMMERCIO ELETTRONICO 2022 GLI ASPETTI FISCALI DEL COMMERCIO ELETTRONICO 2022 OPERAZIONI INTRA ED EXTRA COMUNITARIE 2022 OPERAZIONI INTRA ED EXTRA COMUNITARIE 2022

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