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BONUS ADEGUAMENTO LUOGHI DI LAVORO: IL CASO DI UNA FONDAZIONE ENTE COMMERCIALE

Bonus adeguamento luoghi di lavoro: il caso di una fondazione ente commerciale

La Fondazione ente commerciale che esercita attività non rientrante nei codici ATECO previsti dalla norma non ha il bonus nè come fondazione nè come ente commerciale

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Con Risposta a interpello n 432 del 23 giugno 2021 le Entrate chiariscono che nel caso in esame, la fondazione istante, che presenta il modello dichiarativo dei redditi predisposto per gli enti commerciali, dichiara di svolgere attività commerciale non può fruire del credito d'imposta previsto dalla disciplina in argomento, per assenza del requisito soggettivo.

Essa infatti:

  1. non può essere inclusa nel novero dei soggetti di cui alla lettera b) dell'elenco contenuto nella circolare n. 20/E del 2020, che riguarda gli enti non commerciali, 
  2. dovendosi invece ricondurre nella categoria individuata dalla lettera a) ma non operando nei settori di cui ai codici ATECO di cui all'allegato 1

e quindi non ha diritto alla agevolazione.

L'istante è una Fondazione il cui compito è quello di contribuire all'elaborazione e alla diffusione della cultura e sotto il profilo fiscale, i ricavi conseguiti dallo svolgimento delle predette attività sono indicati nei modelli dichiarativi relativi agli enti commerciali. 

Nel corso del 2020, l'Ente ha effettuato investimenti e in particolare acquisto di: 

  • una piattaforma e-learning necessaria per lo svolgimento della didattica a distanza;
  • un programma software per la registrazione da remoto degli studenti; 
  • laptop per consentire lo "smart working"; 
  • licenze per l'impiego di piattaforme webinar; 
  • un software che permette la registrazione elettronica da remote del personale. 

Gli investimenti sopra riportati sono stati effettuati per garantire la didattica a distanza e assicurare lo "smart working" al personale dipendente. 

L'istante richiama l'articolo 120 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, relativo al credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro in quanto ritiene che gli investimenti effettuati rientrino tra quelli "di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa", previsti dalla disciplina dell'art 120 del DL n 34/2020. 

Essa chiede conferma della spettanza del credito di imposta in questione con riguardo al requisito soggettivo, posto che la fondazione svolge attività commerciale. 

Le Entrate ricordano la normativa in oggetto riepilogano che l'articolo 120 del decreto Rilancio ha introdotto ossia:

  • un credito d'imposta, 
  • in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, 
  • per un massimo di 80.000 euro, 
  • in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, 
  • destinato ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1 del menzionato decreto rilancio. 

Successivamente specificano che la circolare n. 20/E del 2020, con riferimento all'ambito soggettivo della misura, ha puntualizzato che: "il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, ai sensi del comma 1 dell'articolo 120, è riconosciuto «ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore». 

Nellla relazione illustrativa si precisa che il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è previsto in riferimento alle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività e che la platea dei soggetti possibili beneficiari è costituita dagli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. 

In particolare, deve trattarsi di: 

a) attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico (ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo) ricompresa nell'elenco di cui all'allegato 1

b) associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. 

Pertanto la fondazione istante non rientra nella agevolazione poichè non risponde ai requisiti della norma essendo ente commerciale e non svolgendo attività ricomprese nei codici ATECO inseriti nell'allegato prescritto dalla norma.

Tag: AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19 TERZO SETTORE E NON PROFIT TERZO SETTORE E NON PROFIT

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