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ETS: CHIARIMENTI SULL'ORGANO LEGITTIMATO A NOMINARE IL PRESIDENTE

ETS: chiarimenti sull'organo legittimato a nominare il presidente

La democraticità viene salvaguardata se lo statuto fa derivare la scelta del Presidente da una manifestazione della volontà assembleare, che sia diretta o indiretta

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Con Nota n 7551 del 7 giugno il Ministero lavoro fornisce chiarimenti in merito all’organo legittimato a nominare il Presidente all’interno degli enti del Terzo Settore (ex art. 25, lett. a), Codice del Terzo settore)

Il Ministero ha risposto ai seguenti quesiti:

1) quale sia, nell’ambito degli enti del Terzo settore, l’organo legittimato alla nomina del Presidente, considerato che dall’esame degli statuti delle associazioni emerge una duplice tendenza: 

  • da un lato la nomina da parte dell’Assemblea,
  • dall’altro quella da parte dell’organo di amministrazione (generalmente denominato “Consiglio direttivo”); 

2) se nelle Fondazioni del Terzo settore, in assenza di un organo assembleare, l’organo di amministrazione sia o meno legittimato a nominare l’organo di controllo; ciò in particolare potrebbe comportare criticità qualora l’organo di amministrazione sia monocratico; 

3) se il Presidente debba o meno considerarsi un organo sociale e se nel caso che il Presidente non sia a sensi di statuto ricompreso tra gli organi sociali, tale esclusione possa consentire di superare la previsione di cui all’art. 25 comma 1 lett. a) secondo cui la nomina degli organi sociali sia rimessa all’Assemblea dei soci. 

ETS Enti del terzo settore nomina del Presidente

La nota specifica che l’art. 21 del Codice prevede che gli statuti delle associazioni e delle fondazioni del Terzo settore definiscano le regole per:

  • l’ordinamento, 
  • l’amministrazione 
  • la rappresentanza 

dell’ente. 

Per le associazioni, spettano in via generale all’assemblea i poteri di nomina e revoca dei componenti degli organi sociali (ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera a)

Sia nel caso di enti aventi un numero di associati non inferiore a 500, sia nel caso di reti associative, rispettivamente gli artt. 25 comma 2 e 41 comma 10 prevedono la possibilità di derogare a tale principio garantendo peraltro il rispetto dei principi di democrazia, pari opportunità e uguaglianza degli associati e quello di elettività delle cariche sociali. 

Inoltre, l’articolo 25, comma 1, lettera a) del Codice postula la necessità che la nomina degli organi sociali trovi la sua fonte nella volontà dell’organo assembleare, tale volontà potrà essere declinata nello statuto:

  • sia nelle forme dell’elezione diretta del presidente da parte dell’assemblea, 
  • sia nelle forme dell’elezione indiretta da parte di un organo comunque eletto dall’assemblea (come nel caso del presidente la cui individuazione viene attribuita all’organo di amministrazione, che lo elegge tra i propri componenti di nomina assembleare). La nota specifica che anche nell’ipotesi di elezione indiretta del presidente, proprio perché tale individuazione è comunque fondata su di una volontà assembleare, deve rimanere intatto in capo all’assemblea il potere di revoca nei confronti del presidente, al pari delle competenze dell’assemblea in tema di responsabilità. 

Pertanto, secondo la nota il principio di democraticità viene salvaguardato in tutti i casi in cui lo statuto faccia discendere la scelta del presidente da una manifestazione della volontà assembleare, diretta o indiretta. 

Sono invece contrarie al dettato dell’articolo 25, comma 1, lettera a) del Codice,  previsioni statutaria che riservi la nomina ad esempio:

  • ad una parte degli associati, 
  • ad un soggetto esterno 
  • o la affidi ad un’estrazione a sorte.

Nomina del Presidente nella Fondazioni

Con riferimento alla nomina dell’organo di controllo nelle fondazioni del Terzo settore, è fatta salva l’ipotesi dell’esistenza di un organo assembleare o di indirizzo la cui costituzione sia espressamente prevista in sede statutaria e al quale lo statuto demandi tale compito “nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell’ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore”, consentendo l’applicabilità delle disposizioni in materia di competenze dell’assemblea. 

Il Codice del terzo settore si limita a prevedere la nomina dell’organo, senza individuare il soggetto cui essa spetti (soggetto che non è necessariamente un altro organo del medesimo ente, potendo essere anche un soggetto esterno), considerata la peculiarità della fondazione come istituto giuridico e la difficoltà di prevedere regole generali applicabili a tutte le possibili situazioni

E’ utile ricordare che l’organo di controllo, a prescindere dalle modalità di nomina, è titolare di una propria responsabilità (art. 28 CTS, art. 2407 c.c.) nei confronti, oltre che dell’ente, dei soggetti terzi e dei fondatori.

La nota ricorda che a tutela del patrimonio e della volontà dei fondatori il codice civile ha previsto un peculiare ruolo in capo all’autorità governativa, che ai sensi dell’art. 90 del Codice del terzo settore è rinvenibile nell’Ufficio del RUNTS.

In merito al terzo quesito si specifica che non è importante il dato formale della menzione statutaria del presidente nel novero degli organi quanto piuttosto il profilo sostanziale del rispetto del primato assembleare nelle forme dirette o indirette analizzati.

Allegato

Nota Ministero del lavoro n 7551

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