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BILANCIO E CONGELAMENTO DELLE PERDITE SIGNIFICATIVE 2020: INCERTEZZA SUL TRATTAMENTO

Bilancio e congelamento delle perdite significative 2020: incertezza sul trattamento

La lettura letterale e quella estensiva della norma si scontrano su periodo di applicazione e trattamento delle perdite degli esercizi successivi, creando incertezza applicativa

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Le perdite emerse nell’esercizio 2020, se significative, sono sottoposte a un trattamento transitorio in deroga.

Per effetti dell’articolo 6 del DL 23/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 40/2020, nella forma riscritta dall’articolo 1 comma 266 della Legge di Bilancio 2021 (la Legge 178/2020), è disposta la sospensione degli obblighi di riduzione del capitale, di ricapitalizzazione e di scioglimento a causa di perdite significative, a cui sono sottoposte le società di capitali, se emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020; l’obbligo di adottare le misure necessarie, quelle previste dal Codice civile, slitta al quinto esercizio successivo, creando così un quinquennio di sospensione, durante il quale l’impresa, restando fuori dal perimetro della crisi, e mantenendo la facoltà di continuare l’attività senza obblighi conservativi, potrà tentare di ricostruire l’integrità del suo Patrimonio netto.

La lettura letterale della norma, nella nuova versione corretta dalla Legge di Bilancio 2021, non offre il fianco a particolari ambiguità. Non è un caso che il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), nella Lettera circolare alle Camere di commercio 26890 del 29 gennaio 2021, assuma una lettura circoscritta al tenore letterale del disposto normativo.

A questa interpretazione si contrappone quella di Assonime che, con la circolare numero 3 del 25 febbraio 2021, propone invece una lettura estensiva diametralmente opposta.

La circolare Assonime è condivisibile sotto numerosi punti di vista. Una delle cose su cui si concentra è la contestualizzazione come emergenziale del disposto normativo, dagli effetti temporanei e limitati nel tempo. La possibilità che questo intervento potesse essere considerato a regime a chi scrive sembrava superare l’improbabilità fin da subito (si veda l’articolo Le Perdite 2020 delle società di capitali diventano congelabili fino al 2025), andando fuori anche dal perimetro di una lettura estensiva della norma.

Assonime esclude anche la possibilità che le perdite emerse, oggetto di sospensione, debbano in qualche modo essere direttamente correlate al contesto pandemico, in quando, ed è condivisibile, “i fenomeni che possono determinare una situazione di perdita, quando siano collocati all’interno di una situazione di crisi sistemica come quella recata dal Covid-19, sono tra loro correlati e non possono essere isolati rispetto alla crisi stessa”.

Lo scontro tra interpretazione estensiva e restrittiva (o letterale) della normativa si concentra, sul piano sostanziale, su due questioni con importanti risvolti pratici: il periodo di riferimento per l’applicazione della norma e il comportamento che debba successivamente adottare l’impresa all’insorgere di nuove perdite, durante il periodo quinquennale in cui le perdite 2020 saranno congelate.

Il problema, affatto secondario, è che che sono entrambe situazioni che non possono essere trascurate da chi redige il bilancio d’esercizio, alla luce delle responsabilità collegate alla crisi dell’impresa; per cui l’incertezza su questo piano può avere effetti concreti non trascurabili.

La norma, come novellata, prevede un campo d’applicazione circoscritto ai bilanci in corso al 31 dicembre 2020.

L’interpretazione del MISE è restrittiva, escludendo i bilanci 2019 e quelli con esercizio non coincidente con l’anno solare che non ricomprendano tale data.

Assonime è di diverso parere, ritenendo che “questa interpretazione, fondata sul mero dato letterale, non appare coerente con le finalità del complesso dei provvedimenti emergenziali fino ad oggi adottati per contenere gli effetti della crisi Covid sulle imprese”. E ipotizzando così la possibilità di estendere il perimetro di riferimento ad un arco temporale più ampio.

Per quanto riguarda il trattamento delle perdite significative, è pacifico che quelle emerse nel 2020 possano non produrre gli effetti previsti dal Codice civile fino ai cinque anni; il contendere riguarda la gestione di eventuali ulteriori perdite che potrebbero emergere nei quattro esercizi successivi: una lettura letterale del disposto normativo le tratterebbe come perdite autonome, ordinariamente regolate dal Codice civile, mentre una lettura estensiva le vedrebbe attratte nell’orbita della disciplina di posticipazione prevista per le perdite 2020, perché inserite all’interno del medesimo contesto.

Assonime sposa la seconda tesi, ipotizzando “una sorta di percorso speciale” per le imprese che sono entrate nel perimetro di crisi congelato del 2020. 

Senza dubbio il bilancio dell’impresa è unico, e il bilancio d’esercizio è solo la fotografia di un momento, motivo per cui l’ipotesi del percorso speciale sarebbe più coerente con l’idea di voler recuperare la solidità aziendale; ma si deve pur dire che la norma non sembra scritta con questa larghezza di vedute, limitandosi, forse, come altre norme del medesimo contesto pandemico, solo a bloccare momentaneamente gli effetti di una situazione fuori dall’ordinarietà.

Difficile dire quale delle due interpretazioni, quella letterale o quella estensiva, rappresenti il punto di osservazione corretto per due questioni così delicate; in ogni caso si potrà affermare che l’esistenza di una sorta di doppio binario interpretativo non potrà in nessun modo aiutare la corretta applicazione pratica di un disposto normativo così rilevante per coloro che redigono il bilancio d’esercizio, i quali, nell’incertezza, non potranno fare a meno di essere richiamati alla prudenza.

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