HOME

/

FISCO

/

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023

/

CASA CONIUGALE TRASFERITA CON ACCORDO DI SEPARAZIONE OMOLOGATO ESENTE DALLE IMPOSTE

2 minuti, Redazione , 19/02/2021

Casa coniugale trasferita con accordo di separazione omologato esente dalle imposte

Esente da tasse o imposte il trasferimento immobiliare attuativo di un accordo di separazione omologato dal tribunale. Lo stabilisce la Cassazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il trasferimento di proprietà di un immobile, attuativo di un accordo di separazione omologato dal tribunale, trasferimento da un coniuge proprietario al 100% in questo caso la moglie, all'ex marito è esente da imposte (ex art 19 della Legge n 74/1987)

Nel dettaglio, con la Ordinanza n 4144 del 17 febbraio 2021 la Cassazione ha giudicato fondato il ricorso del contribuente che aveva impugnato il diniego dell'agenzia delle entrate alla sua istanza di ottenere il rimborso delle imposte di registro e ipotecarie e catastali sull'atto con cui gli era stata trasferita la casa coniugale in attuazione della separazione omologata.

La Commissione tributaria Regionale aveva dato ragione alle Entrate in quanto aveva ritenuto inapplicabile l'art 19 suddetto che esonera dalle imposte e tasse tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

La motivazione era da ricercarsi, secondo la CTR, nel fatto che l'immobile, prima del trasferimento dovuto alla separazione fosse di esclusiva proprietà della ex moglie ritenendolo pertanto non ricompreso tra gli atti, documenti o provvedimenti relativi al procedimento di separazione o divorzio raggiunti sotto il controllo del giudice del procedimento. 

Il contribuente ricorrente in Cassazione aveva perciò addotto quanto segue:

  • la CTR ha ignorato che l’acquisto fosse stato effettuato in adempiendo accordi omologati dal Tribunale all'atto del regolamento dei rapporti patrimoniali di separazione consensuale tra coniugi e non nei confronti di soggetti terzi.

La Cassazione con l'Ordinanza in questione ha riconosciuto il diritto alla esenzione dalle imposte di trasferimento della casa coniugale ceduta con accordo di separazione consensuale omologata riferendosi anche a sentenze nelle quali era già stato precisato che l’esenzione dell'art 19 compete “a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi”.

Del resto nella stessa ordinanza si sottolinea come l’evoluzione della giurisprudenza in materia, voglia valorizzare la centralità dell’accordo tra le parti nella definizione della crisi coniugale.

In particolare, viene richiamata la sentenza n 2111/2016 con la quale si è affermato che "anche gli accordi che prevedano, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall'uno all'altro coniuge o in favore dei figli, debbano essere ricondotti nell'ambito delle "condizioni della separazione" di cui all'art. 711 comma 4 c.p.c.; in considerazione del carattere di "negoziazione globale" che la coppia in crisi attribuisce al momento della "liquidazione" del rapporto coniugale; attribuendo quindi a detti accordi la qualificazione di contratti tipici, denominati "contratti della crisi coniugale", la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi”.

Infine per avvalorare quanto detto viene altresì citata la sentenza n 13340 del 2016 con la quale si è evidenziato che nel trasferimento di proprietà di immobile nell'ambito di separazione consensuale dei coniugi non si verifica la perdita della agevolazione "prima casa" nella prospettiva della definizione definitiva della crisi matrimoniale e l'atto di trasferimento rientra tra quelli esenti ai sensi dell'art 19 della legge 74/1987.

Ti consigliamo:

Visita il Focus dedicato alle Ristrutturazioni Edilizie, Superbonus 110%, Cessione del Credito in continuo aggiornamento

Tag: AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTA DI REGISTRO IPOTECARIA E CATASTALI IPOTECARIA E CATASTALI

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

SUPERBONUS 110% · 05/04/2024 Condono Edilizio 2024: il MIT annuncia le norme per sanare piccole irregolarità

Piano Casa 2024: il MIT annuncia una sanatoria per le piccole irregolarità degli immobili, vediamo quali

Condono Edilizio 2024: il MIT annuncia le norme per sanare piccole irregolarità

Piano Casa 2024: il MIT annuncia una sanatoria per le piccole irregolarità degli immobili, vediamo quali

Bonus acquisto casa under 36:  come indicarlo nel 730/2024

Il bonus casa under 36 nel modello 730/2024: a chi spetta, quando utilizzarlo e dove si indica in dichiarazione

Prima casa under 36: bonus confermati con preliminari entro il 2023

Bonus casa under 36: il Milleproroghe prevede di confermarli fino al 31.12.24 con delle condizioni. Vediamole

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.