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AGEVOLAZIONE PRIMA CASA: SPETTA PUR SE LA DONAZIONE DELL'ABITAZIONE PREPOSSEDUTA È RISOLTA

1 minuto, Redazione , 05/02/2021

Agevolazione prima casa: spetta pur se la donazione dell'abitazione preposseduta è risolta

Le Entrate chiariscono che spetta l'agevolazione prima casa anche se la donazione al padre dell' immobile preposseduto viene risolta per mutuo consenso.

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'istante riferisce di aver acquistato nel 2014 una abitazione con agevolazione prima casa.

Nel 2017 per acquisto di un altro immobile con le agevolazioni, si impegna a cedere il primo entro un anno dall'acquisto del secondo (facoltà prevista dall'art 4 bis della Nota IIbis in calce all'art 1 della tariffa, parte I allegata al DPR 131/86)

L'alienazione avveniva con atto di donazione al proprio padre. In sede di interpello l'istante chiede se volendo risolvere questa donazione per mutuo consenso andrà a perdere l'agevolazione prima casa sull'acquisto del secondo immobile.

L'agenzia delle entate con Risposta a interpello n 77 del 2 febbraio specifica che non perderà la suddetta agevolazione, e in particolare chiarisce che:

  • la disposizone dell'art 4 bis ovvero l'impegno a rivendere entro un anno il secondo immobile nella ipotesi di risoluzione dell'atto di donazione per 'mutuo consenso' è realizzata, in quanto l'accordo con cui avviene la retrocessione del bene donato nuovamente in capo all'originario donante configura un nuovo atto di donazione. 
  • in questo caso si ritiene che il contribuente non decada dalle agevolazioni 'prima casa' fruite
  • ne consegue che l'agevolazione 'prima casa' fruita non può essere revocata dall'Ufficio, avendo l'istante alienato l'immobile pre-posseduto entro un anno dalla data del secondo acquisto. lo scioglimento per 'mutuo consenso' dell'alienazione non rientra fra le fattispecie di decadenza dall'agevolazione in esame disciplinate dalla citata Nota II-bis. 

Inoltre, l'agenzia chiarisce che in merito alla tassazione, ai fini delle imposte indirette, dell'atto di risoluzione per mutuo consenso di precedente atto di donazione, tale fattispecie è stata oggetto di chiarimenti della risoluzione del 14 febbraio 2014, n. 20 che ha affermato che l'atto di risoluzione per mutuo consenso riguardante un atto di donazione per il quale non è previsto, alcun corrispettivo, deve essere assoggettato a registrazione in termine fisso, con applicazione dell'imposta in misura fissa.

Attenzione va infine prestata al fatto che con riferimento al quesito concernente l'esistenza di eventuali vincoli alla successiva rivendita dell'immobile riacquisito per effetto della risoluzione della donazione l'agenzia precisa un fatto importante ossia l'agenzia specifica che non sussistono vincoli temporali, ai fini del mantenimento dell'agevolazione 'prima casa', per l'eventuale rivendita dell'immobile. 

Allegato

Risposta a interpello del 02.02.2021 n. 77

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