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AMBULANZE: AL VIA LE DOMANDE DI CONTRIBUTO STATALE PER GLI ETS

3 minuti, Redazione , 18/01/2021

Ambulanze: al via le domande di contributo statale per gli ETS

Entro il 31 gennaio è possibile richiedere il contributo per gli acquisti di ambulanze e altri veicoli avvenuti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2020 da parte degli ETS

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Pubblicate le Linee guida del Ministero del Lavore delle politiche sociali per l'erogazione dei contributi per l'acquisto avvenuto nell'anno 2020 di:

  • autoambulanze, 
  • autoveicoli per attività sanitarie, 
  • beni strumentali e di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche 
  • utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale (ai sensi dell’articolo 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, del D.M. 16 novembre 2017)

Ai sensi dell'art 2 del DM del 16 novembre 2017 e dell'art 76 del DLgs n 117/2017 possono presentare domanda di attribuzione di contributo per gli acquisti effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 i seguenti soggetti iscritti al RUNTS registro unico nazionale del terzo settore:

  • le organizzazioni di volontariato per acquisto di autoambulanze, di autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali;
  • le organizzazioni di volontariato e le fondazioni per l’acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.

La domanda di contributo e la documentazione relativa agli acquisti dei beni effettuati nell’anno 2020 andrà trasmessa con raccomandata A/R o tramite PEC entro e non oltre il 31 Gennaio 2021, pena l’esclusione dal contributo (ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.M. 16 novembre 2017)

Dovrà essere trasmessa una sola domanda:

  • per le organizzazioni di volontariato non aderenti alle reti associative di cui all’articolo 41 comma 2 del codice, all’indirizzo “Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - Divisione III, via Flavia 6. – 00187 Roma”, mediante spedizione di un unico plico riportante all’esterno la seguente dicitura: DOMANDA DI CONTRIBUTO ANNUALE D.M. 16.11.2017 - ANNO 2020, o, tramite PEC, all’indirizzo “[email protected]”con medesima dicitura nell’oggetto;
  • per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all’articolo 41, comma 2 del d. lgs 117/2017, all’indirizzo o tramite PEC delle reti medesime. Le reti associative avranno cura di trasmettere con modalità telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, Divisione III entro il 31 maggio, un’unica richiesta con l’importo complessivo del contributo ritenuto ammissibile per ciascuna organizzazione aderente, distinto per le tipologie di acquisto di cui all’art. 3, comma 1, e per Regione/Provincia autonoma. Anche l’erogazione dei contributi avverrà per il tramite delle reti medesime;

Per entrambi i canali di presentazione della domanda di contributo, occorrerà compilare la “DOMANDA DI CONTRIBUTO 2020” con degli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale delle Linee guida cui si rimanda per la consultazione approfondita.

Individuazione dei beneficiari

A conclusione dell’istruttoria sulle domande presentate con decreto del direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese sono individuati gli enti beneficiari del contributo, con l’indicazione dell’importo del contributo stesso, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili.

Si precisa che ai fini della liquidazione del contributo:

  • gli enti del terzo settore risultati beneficiari (compresi quelli aderenti alle Reti associative)
  • che non hanno né dipendenti né iscrizione all’INAIL, 

dopo la pubblicazione del decreto sopra citato, dovranno compilare l’allegato modello “Dichiarazione sostituiva DURC”, corredato dal documento d’identità del legale rappresentante, ed inviarlo all’indirizzo [email protected] o alle Reti associative per gli enti aderenti ad esse.

Il provvedimento in esame specifica che le modalità qui riportate saranno valide anche per le richieste di contributo per gli anni successivi, fatte salve eventuali modifiche da comunicarsi con ulteriore provvedimento.

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